Il d.lgs. 173/2008, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/46/CE, ha modificato sia i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata sia quelli per la compilazione del bilancio consolidato. Inoltre il recente d.lgs. 39/2010, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/43/CE, ha riformato la disciplina della revisione legale, in particolare ha ampliato le ipotesi di obbligatorietà del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata.
Per le società aventi esercizio coincidente con l’anno solare, le modifiche relative ai nuovi limiti per la redazione del bilancio abbreviato e consolidato devono essere applicate a partire dal bilancio chiuso al 31.12.2009.
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Limiti per il bilancio in forma abbreviata a partire dall’esercizio 2009
Le società di capitali non quotate hanno facoltà di optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata, in alternativa al bilancio ordinario, solo se possiedono i requisiti dimensionali stabiliti dal legislatore.
Le società non devono superare due dei seguenti tre limiti:
- totale attivo Stato patrimoniale €. 4.400.000 (ante modifica €. 3.650.000);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni €. 8.800.000 (ante modifica €. 7.300.000);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità (invariato).
Il rispetto di tali limiti, che devono sussistere:
- nel primo esercizio, se la società è neo costituita;
- per due esercizi consecutivi negli altri casi.
La nuova disposizione si applica a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2009.
Nuovi parametri per il bilancio consolidato
La normativa italiana prevede l’obbligo, per le società di capitali che controllano un’impresa, di redigere il bilancio consolidato. E’ previsto l’esonero da tale onere quando la controllante, unitamente alla controllata, non supera, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti, recentemente modificati con il D.lgs. 173/2008:
- totale attivo Stato Patrimoniale €. 17.500.000 (ante modifica €. 14.600.000);
- ricavi delle vendite e prestazioni €. 35.000.000 (ante modifica €. 29.200.000);
- dipendenti occupati in media nell’esercizio 250 unità (non sottoposto a modifica).
La correzione apportata dal decreto legislativo riguarda i primi due limiti sopra descritti, che sono stati sensibilmente ampliati, con decorrenza dal 21 novembre 2008, con effetto quindi sui bilanci relativi all’esercizio 2009 per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Nuove ipotesi per la nomina del collegio sindacale
Al di fuori del caso in cui è lo statuto sociale a prevedere il collegio sindacale, le s.r.l. sono obbligate - ex art. 2447 c.c. – a provvedere tempestivamente alla sua nomina, solo se il loro capitale sociale è uguale o superiore ad €. 120.000.
Sempre secondo l’art. 2447 c.c. sono altresì tenute all’adozione dell’organo di controllo le società che superano, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti tre limiti:
- totale attivo Stato patrimoniale €. 4.400.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni €. 8.800.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.
Il d.lgs. 39/2010 (con decorrenza 7 aprile 2010) ha introdotto altre due ipotesi, al ricorrere delle quali diventa obbligatorio per le società il collegio sindacale:
- se la società ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato;
- se la società ha il controllo di un’altra obbligata alla revisione legale dei conti.
Sia nel caso di superamento dei limiti stabiliti dall’art. 2535 bis c.c., sia quando si verificano le condizioni previste dalla nuova normativa, l’assemblea ha a disposizione 30 giorni, dalla data di approvazione del bilancio nel quale si realizzano i presupposti sopra descritti, per nominare il collegio sindacale.
Altrimenti tale decisione spetta al Tribunale, su istanza di qualsiasi interessato.