Speciale Pubblicato il 29/03/2010

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I riflessi delle operazioni con IVA per cassa nel Modello IVA 2010

L'opzione per l'esigibilità differita dell'Iva possibile a partire dalle operazioni effettuate dal 28.04.2009, ha riflessi, per la prima volta, in sede di compilazione della dichiarazione Iva 2010, relativa al 2009.



A partire dalle operazioni effettuate dal 28.04.2009, è possibile esercitare in fattura l’opzione per l’esigibilità differita dell’Iva ai sensi dell’art. 7 del Decreto anti-crisi 2008, la c.d. “Iva per cassa”.
L’opzione, che richiede determinati requisiti:
• da un lato, consente al cedente/prestatore di versare l’Iva all’Erario solo al momento di effettivo incasso del corrispettivo;
• dall’altro, vincola il cessionario/committente a detrarre l’Iva solo al momento del pagamento del corrispettivo.
Tale opzione ha riflessi, per la prima volta, in sede di compilazione della dichiarazione Iva 2010, relativa al 2009.

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L'esigibilità dell'iva: immediata e differita

In linea generale, l’IVA diviene “esigibile” nel momento in cui l’operazione (cessione di beni/prestazione di servizi) si considera “effettuata” ai fini IVA; in particolare, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con:
• la consegna o la spedizione dei beni, per le cessioni di beni mobili;
• il momento della stipulazione dell’atto notarile, per le cessioni di beni immobili;
• il pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi.
La fattura relativa all’operazione viene emessa nel momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Tutto ciò comporta che, nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo avvenga in un momento successivo a quello in cui l’operazione si considera effettuata, il debitore d’imposta (cedente/prestatore) si ritroverà ad anticipare finanziariamente il versamento dell’Iva a debito sin dal momento dell’emissione della fattura.
Con il Decreto anti-crisi 2008, per ovviare a tale problema e agevolare le imprese ed i lavoratori autonomi in questa fase economica congiunturale particolarmente sfavorevole, è stata prevista la possibilità di “differire” l’esigibilità dell’Iva al momento di effettivo pagamento del corrispettivo, c.d. “Iva per cassa”. Tale esigibilità differita dell’Iva si va ad aggiungere a quella prevista dall’art. 6, comma 5, Decreto Iva (cessioni effettuate dai farmacisti di alcuni prodotti farmaceutici; cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari; cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati enti pubblici).
Tale possibilità si applica a tutte le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) poste in essere a partire dal 28.04.2009 nei confronti di cessionari o committenti che agiscano nell'esercizio di impresa, arte o professione (e non nei confronti, quindi, di provati).
Sono escluse, tuttavia, le operazioni effettuate:
• dai contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA (es.: regime delle agenzie di viaggi e turismo, regime degli imprenditori agricoli, ecc.):
• nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile, c.d. “reverse charge” (ad esempio, prestazioni rese in subappalto nel settore edile), così come per le cessioni comunitarie, le cessioni all’esportazione e assimilate e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Il cedente/prestatore deve, comunque, aver realizzato nell’anno precedente (o, in caso di inizio attività, deve prevedere di realizzare nell’anno in corso) un volume d’affari non superiore a € 200.000.
Il nuovo regime introdotto dal Decreto anti-crisi non si applica a priori, ma si applica solo su opzione da parte del cedente/prestatore, espressa con l’indicazione, su ogni singola fattura per cui si intende usufruire dell”Iva per cassa”, della seguente dicitura:

“operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. 185/2008”.

Tale indicazione sulla fattura è vincolante per poter beneficiare del rinvio dell’esigibilità differita dell’Iva; in assenza di tale adempimento, l’Iva si intende esigibile secondo le regoli generali e, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla riscossione del corrispettivo.
Nel caso di superamento, nel corso dell’anno, del limite di volume d’affari di € 200.000, la facoltà di emettere fatture con Iva ad esigibilità differita viene meno per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato tale limite. Se un contribuente, per errore, continua, anche dopo il superamento del limite, ad emettere fatture con differimento dell’esigibilità dell’imposta, egli dovrà computare l’Iva erroneamente differita nella liquidazione periodica del periodo in cui l’operazione è stata effettuata, altrimenti si realizza un omesso versamento d’imposta.
L’Iva diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di 1 anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche in assenza di pagamento del corrispettivo, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive (nel cui caso l’esigibilità dell’imposta è sospesa fino all’effettivo incasso del corrispettivo e limitatamente all’ammontare di quest’ultimo).

Gli effetti in dichiarazione Iva per il cedente/prestatore

Dato che la disciplina del versamento dell'IVA in base al principio di cassa si applica alle operazioni poste in essere a decorrere dal 28 aprile 2009, il nuovo meccanismo trova esposizione, per la prima volta, nella dichiarazione IVA/2010 relativa all'anno 2009.
A tal proposito, all’interno della dichiarazione, è stato previsto un apposito campo sia nel quadro VE (per il cedente/prestatore) che nel quadro VF (per il cessionario/committente).
Nel rigo VE36, in particolare, è stato introdotto il campo 2, destinato alla separata esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008 (Iva per cassa) per le quali è stata emessa fattura nel 2009, ma questa non è stata ancora incassata.

Al precedente campo 1, deve essere indicato il totale delle operazioni fatturate nel 2009 con Iva esigibile negli anni successivi sia ai sensi dell’art. 6, coma 5, del Decreto Iva, sia ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 185/2008.

Le fatture emesse nel 2009 e già incassate trovano spazio, invece, nella sezione 2, righi VE20-VE22 (“Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali”) in corrispondenza della relativa aliquota.

Nel caso di incasso solo parziale della fattura nel corso del 2009, in tali righi occorre riportare la parte (imponibile e imposta) relativa all’incasso già effettuato.

Gli effetti in dichiarazione Iva per il cessionario/committente

Analogamente a quanto accade per il quadro VE, per quanto riguarda il cessionario/committente il quadro VF (“Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione”) presenta, all’interno del rigo VF18 due campi:

• il campo 1, destinato all’indicazione dell’ammontare complessivo degli acquisti annotati nel 2009 ma con Iva esigibile in anni successivi e, quindi, con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi; in particolare, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti dai soggetti che applicano l’Iva ad esigibilità differita ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 del Decreto Iva, nonché degli acquisti dai soggetti che si sono avvalsi dell’Iva per cassa di cui all’art. 7 del D.L. n. 185/2008;
• il campo 2, destinato alla sola indicazione degli acquisti dai soggetti che si sono avvalsi dell’Iva per cassa di cui all’art. 7 del D.L. n. 185/2008.

Le fatture ricevute nel 2009 e già pagate trovano spazio, invece, nella sezione 1 del quadro VF, righi VF1-VF11, in corrispondenza della relativa aliquota.


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