Nel corso degli anni, l’Inps, l’orientamento giurisprudenziale e la dottrina hanno assunto posizioni tra loro discordanti, circa l’obbligo della doppia iscrizione alla Gestione IVS e alla Gestione separata.
La Cassazione, con la sentenza 3240 del 12 febbraio 2010, ha finalmente chiarito che occorre individuare l’attività nella quale il soggetto si occupa in misura prevalente e in funzione di questa, si procede all’iscrizione alla relativa Gestione previdenziale “che sarà l’unica cui il soggetto sarà tenuto”.
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L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti trova la sua fonte nell’articolo 1, comma 203, della Legge numero 662 del 1996, che obbliga all'iscrizione alla “Gestione IVS commercianti” chi si trova in queste condizioni:
- titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette in via prevalente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, che hanno l’integrale responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi riguardanti la sua gestione. Questo requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
♦ partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
♦ sono in possesso, ove stabilito da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Da quanto sopra, si evince l’obbligo anche per i soci lavoratori di srl operanti nel settore commercio di iscriversi alla gestione IVS commercianti.
Nel comma 208, del sopra menzionato articolo 1, è contenuta perciò un’importante deroga alla generale situazione di assoggettabilità all’obbligo previdenziale:
“qualora i soggetti … esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a forme diverse di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.”
A partire dal 1° Gennaio 1996 , , è stata istituita la “Gestione Separata INPS”, alla quale devono obbligatoriamente iscriversi:
“i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 [ora art. 50] del testo unico delle imposte sui redditi … nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 49 [ora art. 50, comma 1, lett. c-bis)] del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio”.
Alla Gestione separata Inps devono quindi iscriversi, tra l’altro, i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, ovvero gli amministratori di società, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione dei compensi percepiti.
Nell’ipotesi in cui vengono svolte due attività lavorative, l’obbligo contributivo sussiste peraltro ancorché per l’altra attività sia già prevista una forma di tutela assicurativa anche perché ciò non consegue automaticamente una duplicazione della contribuzione e ciò in quanto l’obbligo contributivo è parametrato sulla base dei compensi percepiti per ogni distinta attività.
L’Inps ha, invece, assunto posizioni discordanti rispetto alle due ipotesi sopra esposte e ritiene che sia necessaria l’iscrizione ad entrambe le Gestioni.
A parere dell’Inps infatti:
Sulla base di tali motivazioni, l’INPS ha sempre sostenuto l’obbligo della doppia contribuzione, alla Gestione separata ed alla Gestione commercianti, nel caso di socio amministratore che partecipi all’attività lavorativa aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 20886 del 5 Ottobre 2007, sostenendo la valenza generale del criterio di prevalenza menzionato nel comma 208, aveva negato la compatibilità di una pluralità di iscrizioni, rimandando all’INPS il compito di decidere in merito all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente presso la quale effettuare l’iscrizione; l’Inps non ha però tenuto conto di tale pronuncia giurisprudenziale e ha mantenuto quindi la propria linea interpretativa.
Più volte la Corte di Cassazione ha sostenuto la propria posizione, sostenendo l’esclusione dall’obbligo di doppia iscrizione:
Finalmente la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza numero 3240 del 12 Febbraio 2010, chiude l’annosa questione della doppia iscrizione, affermando il seguente principio di diritto:
“la regola dettata dall’art. 1, comma 208, della legge n. 662 de 1996 – secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente – si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolta attività di amministratore, anche unico”.
Quindi:
“la fattispecie … del socio della srl che effettivamente lavora per la società commerciale e che al contempo ricava altri redditi dall’attività di lavoro autonomo di amministratore prestato a favore della medesima società di cui è socio (oppure di altre) si presta ad essere sussunta nella previsione di cui al comma 208 con applicazione del principio della prevalenza, e quindi di unica iscrizione”.
Secondo la Corte di Cassazione quindi, risulta necessario individuare l’attività nella quale il soggetto presta prevalentemente la propria attività e, sulla base di ciò, procedere all’iscrizione alla relativa Gestione previdenziale, “che sarà l’unica cui il soggetto sarà tenuto”.
Secondo quanto sostenuto dai giudici della Suprema Corte, il comma 208 può essere applicato in tutti i casi in cui i soggetti devono essere iscritti alla Gestione commercianti ed esercitano contemporaneamente “varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria … “.
Quindi, “non vi è dubbio che il caso del socio lavoratore di una società commerciale, che percepisca anche un compenso come amministratore, sia sussumibile in questa previsione normativa e quindi valga anche per lui la regola ivi introdotta per cui la gestione cui iscriversi è una sola ed è quella che corrisponde alla attività prevalente”.
La Corte di Cassazione presenta altresì i seguenti esempi:
La Corte di Cassazione ha espresso anche un altro rilevante principio in funzione del quale l’iscrizione alla Gestione previdenziale riferita all’attività prevalente determina l’assoggettamento a contribuzione esclusivamente del reddito derivante dalla stessa, con l’esclusione quindi del reddito prodotto dall’attività “secondaria”. Infatti:
“non è possibile sottoporre alla contribuzione prevista dalla unica gestione presso la quale viene dedicata la attività prevalente anche i redditi ricavati dall’interessato per l’attività “recessiva”, giacché ciascuna gestione può ricevere esclusivamente i contributi di sua competenza”.
Questo anche considerando che:
Infine, la Cassazione considerando che la sentenza in esame potrebbe determinare, in particolar modo nelle srl commerciali di piccole dimensioni, la migrazione dalla Gestione commercianti alla Gestione separata per effetto della mancanza di un minimale contributivo nonché per la determinazione di quanto dovuto sulla base di un compenso sul cui ammontare “lo stesso interessato è spesso in grado di influire”, richiama l’attenzione sul fatto che, ai sensi del citato comma 208, “spetta pur sempre all’Istituto decidere su quale sia le attività prevalente”.