Il trattamento fiscale degli immobili strumentali all’attività del professionista e dell’artista è cambiato notevolmente nel corso degli anni. Facciamo il punto della situazione sulla base:
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Nel caso di soggetto esercente arte o professione per “immobili strumentali” devono intendersi gli immobili utilizzati direttamente dall’artista o professionista per l’esercizio esclusivo o promiscuo della propria attività artistica o professionale. Nel caso di titolare di reddito di lavoro autonomo, ai fini della valutazione della strumentalità dell’immobile non si dà, quindi, rilevanza al fatto che l’acquisto sia avvenuto in qualità di persona fisica o di professionista o della categoria catastale dell’immobile, ma si dà rilevanza alla destinazione dell’immobile all’attività professionale (strumentalità per destinazione).
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Nel corso degli anni, sono intervenute diverse modifiche normative al trattamento fiscale degli immobili strumentali dei professionisti, in quanto sono sempre stati oggetto di attenzione da parte del legislatore.
E’ necessario quindi per verificare la deducibilità degli immobili e dei costi accessori ripercorrere la normativa in relazione alla data di acquisto dell’immobile.
Immobili di proprietà ad uso esclusivo
Per gli immobili di proprietà usati esclusivamente ai fini dell’attività strumentale, il trattamento fiscale delle quote di ammortamento sulla base della data di acquisto o costruzione è il seguente:
Per quanto riguarda le spese le spese condominiali e di gestione dell’immobile sono interamente deducibili.
Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria che fino al 31/12/2006 erano deducibili in 5 anni (nell’esercizio in corso alla data di sostenimento della spesa e nei 4 successivi) dal 01/01/2007 sono deducibili:
Le spese che sono da considerare incrementative del valore dell'immobile devono essere capitalizzate e seguono le stesse regole di deducibilità del bene cui ineriscono.
Immobili di proprietà ad uso promiscuo
Nel caso di immobile di proprietà usato promiscuamente, cioè sia per l’esercizio di impresa che per motivi personali, se il contribuente non ha nello stesso Comune un immobile esclusivamente strumentale è possibile dedurre il 50% della rendita catastale. Si precisa che la deduzione è possibile indipendentemente dalla percentuale dell’immobile effettivamente adibita per lo svolgimento dell’arte o professione.
Con riguardo ai canoni di leasing pagati da un professionista per un immobile strumentale in relazione ad un contratto di locazione finanziaria, occorre fare riferimento alla norma di cui al comma 2 dell’art. 54 del TUIR. Nel caso di locazione finanziaria occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto di leasing.
Immobili in leasing ad uso esclusivo
In particolare per i canoni di locazione degli immobili strumentali in leasing ad uso esclusivo dell’arte o professione, se il contratto è stato stipulato:
Per quanto riguarda la rendita catastale dei contratti in leasing questa è deducibile per i contratti stipulati tra il 15/06/1990 e il 31/12/2006.
Per quanto riguarda le spese la deducibilità in caso di possesso dell’immobile in leasing valgono le stesse regole del possesso in proprietà. Piena deducibilità delle spese di gestione e per quanto riguarda le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria:
Immobili in leasing ad uso promiscuo
Per gli immobili ad uso promiscuo con contratto di leasing, la deducibilità della rendita catastale e dei canoni di leasing è stata modificata più volte modificata. In particolare per i contratti di leasing stipulati:
Come per gli immobili di proprietà utilizzati promiscuamente la deducibilità è consentita a condizione che il contribuente non possieda nello stesso Comune un immobile esclusivamente destinato all'attività professionale.
Articolo del 16 marzo 2016 aggiornato il 23 aprile 2022 senza sostanziali modifiche