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iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo d'imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
L'importo dei contributi IVS da versare si calcola in base al reddito d'impresa (relativo ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa) denunciato per l'anno al quale i contributi si riferiscono (es: 2010). Naturalmente, dato che non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti in corso d'anno, ci sarà un versamento in acconto (es: per l'anno 2010) che va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente (nel nostro caso, il 2009). Nell'anno successivo a quello a cui i contributi sono riferiti (nel nostro caso, il 2011) andrà effettuato un versamento a conguaglio da indicare in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro RR (di UNICO 2011). Ovviamente, si dovrà tenere conto degli importi già versati in acconto nel corso del 2010.
Per i soci di Srl che risultano iscritti alla gestione IVS in quanto operano in via prevalente nella Srl, la base imponibile è data dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla società che spetterebbe al socio sulla base della quota (teorica) di distribuzione agli utili. Questo indipendentemente dal fatto che l'utile sia stato effettivamente distribuito e percepito.
Il contributo è parametrato al reddito, ma risulta dovuto entro determinati limiti minimi e limiti massimi , come si vedrà meglio più oltre.
Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni:
Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti (V. art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997).
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI |
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Tipologia di contribuenti |
> 21 anni |
= 21 anni |
Artigiani |
20% |
17% |
Commercianti |
20,09% |
17,09% |
Riduzione 50% se il contribuente ha un'età > 65 anni |
E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui).
Sono, invece, stati modificati:
Si riportano qui di seguito le nuove misure fissate per il 2010, messe a confronto con quelle dello scorso anno:
Nel 2010
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Nel 2009
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Minimale di reddito |
€ 14.334
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€ 14.240
|
Retribuzione annua pensionabile massima |
€ 42.364
|
€ 42.069
|
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995 |
€ 70.607 (rapportato ai mesi di attività)
|
€ 70.115 (rapportato ai mesi di attività)
|
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 |
€ 92.147 (non frazionabile in ragione mensile)
|
91.507 (non frazionabile in ragione mensile)
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CONTRIBUTI IVS DOVUTI SUL MINIMALE (rapportati ad anno) | ||
---|---|---|
Tipologia di contribuenti
|
> 21 anni
|
≤ 21 anni
|
Artigiani
|
€ 2.866,80
|
€ 2.436,78
|
Commercianti
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€ 2.879,70
|
€ 2.449,68
|
+ € 7,44 contributo maternità
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||
Nel caso di periodi d’imposta inferiori all’anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi.
Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:
CONTRIBUTI IVS DOVUTI SUL MINIMALE e rapportati a 1 mese |
||
Tipologia di contribuenti |
> 21 anni |
≤ 21 anni |
Artigiani |
€ 238,90 |
€ 203,07 |
Commercianti |
€ 239,98 |
€ 204,14 |
+ € 0,62 contributo maternità |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE |
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Tipologia di contribuenti |
Fascia di reddito |
> 21 anni |
≤ 21 anni |
Artigiani |
€ 14.334 < Reddito ≤ € 42.364 |
20% |
17% |
€ 42.364 < Reddito ≤ € 70.607 | 21% |
18%
|
|
Commercianti |
€ 14.334 < Reddito ≤ € 42.364 |
20,09% |
17,09% |
€ 42.364 < Reddito ≤ € 70.607 | 21,09% |
18,09%
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|
Si ricorda che il massimale di reddito, per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, non è pari a € 70.607, ma a € 92.147 e tale massimale non è frazionabile mensilmente.
L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale (quest’ultimo anche detto “contributo a conguaglio”) costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2010 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2009.
CONTRIBUTO CALCOLATO SUL MINIMALE + CONTRIBUTO RELATIVO AL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE = ACCONTO CONTRIBUTI IVS 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Il caso: affittacamere e agenti di assicurazione
I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, come chiarito nella circolare Inps n. 12 del 22 gennaio 2004.
Essi, quindi, sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivamente conseguito, maggiorati comunque dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.
Il caso: imprese con collaboratori
Nel caso di un’impresa in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati:
L’acconto dei contributi 2010 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere, invece, versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sulla base del reddito 2009 risulterà poi, in sede di UNICO 2011, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2010, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2010 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO 2011 e, quindi, entro il 16 giugno 2011 o 18 luglio 2011 con maggiorazione dello 0,40% (il termine ordinario del 16 luglio cade di sabato).