Speciale Pubblicato il 29/01/2010

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Inail: domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa entro il 31 gennaio 2010

di Studio Giorgi e Vitelli - Consulenti del Lavoro

Anche quest’anno l’INAIL ha reso noto che le Aziende, operative da un biennio (cioè che abbiano iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008), in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, possono presentare domanda per usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa, ovvero dello sconto denominato "oscillazione per prevenzione".



Anche quest’anno l’INAIL ha reso noto che le Aziende, operative da un biennio (cioè che abbiano iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008), in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, possono presentare domanda per usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa, ovvero dello sconto denominato "oscillazione per prevenzione".

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La procedura per chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa

L’ ”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile alle Aziende, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
Ai fini della domanda è necessario che le Aziende abbiano effettuato, nell’anno precedente, il 2009, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sezione A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori (Sezione E).

La domanda, può essere presentata, entro il 31 gennaio 2010, in forma cartacea oppure on-line, all’indirizzo http/www.inail.it, sezione Punto Cliente, su modulo OT 24 predisposto dall’Istituto. Il modulo deve contenere tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni in esso richieste.

La riduzione è applicabile solo con riferimento all'anno per il quale è stata presentata la domanda e può essere applicata solo in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno 2010, autoliquidazione 2011.
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, comunicherà alle Aziende, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. L’accoglimento della domanda consentirà alle Aziende un risparmio del 10% sul premio dovuto.
Qualora risulti la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della riduzione in questione, l’INAIL procederà all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta dell’integrazione dei premi dovuti, comprensivi di SANZIONI.
Il legale rappresentante dell’Azienda è responsabile (anche penalmente) delle veridicità delle dichiarazioni riportate nel modulo di domanda e l’INAIL potrà effettuare verifiche anche successivamente alla concessione di riduzione del tasso di premio.


TAG: Agevolazioni Covid-19 Sicurezza sul Lavoro Inail