Speciale Pubblicato il 27/01/2010

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Approvato il Modello 730/2010: ecco le novità e le proroghe previste

di Rag. Lumia Luigia

Con Provvedimento del  15 gennaio 2010 è stato approvato il nuovo modello 730/2010.
Quest’anno il modello di dichiarazione contiene alcune novità e numerose proroghe che riguardano il bonus mobili, la detrazione del 55% da parte degli eredi ed altro ancora.



Le novità presenti nel modello sono costituite da:
• il bonus mobili per le spese sostenute nel 2009 per arredare immobili ristrutturati;
• la possibilità, per gli eredi o per i soggetti che hanno acquistato o ricevuto in donazione immobili oggetto di interventi di risparmio energetico, di rideterminare le rate annuali della detrazione del 55%;
• la detrazione per i lavoratori dipendenti del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
• l’imposta sostitutiva del 10% sulle sole somme erogate a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa per i lavoratori dipendenti del settore privato con determinati requisiti;
• la colonna 5 del rigo F1 per riportare l’eccedenza di acconto Irpef versata a novembre e compensata nel modello F24;
• le agevolazioni per le popolazioni colpite dal sisma d’Abruzzo del 6 aprile 2009.

Il Mod. 730/2010 può essere presentato:
• al proprio sostituto d’imposta;
• ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato.

I termini fissati per la presentazione del modello 730/2010 sono:
• 30 aprile 2010, se il modello è consegnato al sostituto d’imposta;
• 31 maggio 2010, se il modello è consegnato ad un Caf o ad un professionista abilitato.

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Ristrutturazione e detrazione per mobili ed elettrodomestici

E’ stata confermata anche per il periodo d’imposta 2009 la detrazione del 36% per spese di ristrutturazione edilizia. Si ricorda che tale detrazione si calcola su un limite di spesa di 48.000 euro per immobile e viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Nel modello 730/2010 debutta il nuovo “Bonus mobili”, per l’arredo dell’immobile ristrutturato; con riguardo al periodo d’imposta 2009, i soggetti che hanno beneficiato della detrazione Irpef del 36% per i lavori di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° luglio 2008, possono fruire di una ulteriore detrazione per le spese di arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione.
Si tratta, in particolare, di una detrazione Irpef pari al 20% delle spese sostenute a partire dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di:
• mobili;
• apparecchi televisivi;
• computer;
• elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;
destinati ad arredare tali immobili ristrutturati.

L’agevolazione non potrà essere fruita nel caso di:
• spese sostenute per l’arredo dell’unità abitativa residenziale acquistata dall’impresa costruttrice, la quale abbia provveduto anche alla ristrutturazione dell’immobile;
• interventi di ristrutturazione su parti comuni degli edifici;
• interventi di manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari;
• interventi per la realizzazione di garage o box-auto pertinenziali.
La spesa massima complessiva su cui potrà essere calcolata la detrazione è pari a 10.000 euro (per un importo massimo detraibile, quindi, pari a € 2.000 = € 10.000 x 20%). Tale limite è valido anche nel caso in cui la spesa venga sostenuta da più contribuenti.
La detrazione verrà ripartita in 5 rate annuali di pari importo.
La spesa sostenuta per gli arredi degli immobili ristrutturati andrà indicata nel mod. 730/2010 all’interno della nuova colonna 4 presente nel rigo E37.

La spesa sostenuta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (la cui detrazione si mantiene e si aggiunge a quella sopra indicata) non deve essere indicata nella colonna 4, ma va riportata nella colonna 1 dello stesso rigo E37. La detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e di congelatori introdotta dalla Finanziaria 2007 è stata, infatti, riconfermata anche per il periodo d’imposta 2009 ed è fruibile per intero in tale periodo.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative può fruire della nuova detrazione per le spese di arredo per ciascuna unità residenziale. In tal caso, l’importo massimo di spesa previsto (10.000 euro) si intende riferito a ciascuna di esse.
E’ necessario compilare tanti moduli quanti sono gli immobili oggetto di ristrutturazione (uno per ogni spesa complessiva di arredi riferita ad ogni immobile ristrutturato).

Detrazione 55% per il risparmio energetico: rideterminazione delle rate da parte degli eredi

E’ stata riconfermata anche per il periodo d’imposta 2009 la detrazione del 55% per le spese relative al risparmio energetico degli edifici.
Si ricorda che si tratta di spese che riguardano:
• interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (es.: rifacimento di coperture e pavimenti, interventi di coibentazione, installazione di impianti geotermici);
• interventi eseguiti sull’involucro di edifici esistenti (es nuove finestre comprensive di infissi che comportino un miglioramento termico dell’edificio);
• installazione di pannelli solari;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione o anche con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia ).

A tali spese è dedicata la sezione V del Quadro E, dove potranno essere riportate non solo le spese sostenute nell’anno 2009, ma anche quelle eventualmente sostenute negli anni 2008 e 2007.

A tal proposito, si precisa però che:
• per le spese sostenute nel 2007: la detrazione è ripartita in 3 rate annuali di pari importo (quindi, nella dichiarazione 730/2010 relativa al 2009 verrà conteggiata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale la terza ed ultima rata);
• per le spese sostenute nel 2008: la detrazione è ripartita in un numero di rate annuali da 3 a 10, a seconda della scelta effettuata dal contribuente lo scorso anno nel modello 730/2009;
• per le spese sostenute nel 2009: la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Quest’anno, inoltre, è stata aggiunta, nei righi E38-E40, la nuova colonna 4 “Rideterminazione rate”.

Questa nuova colonna dovrà essere compilata a cura dei soggetti che, nel corso del 2009, hanno:
• acquistato;
• ricevuto in donazione;
• ereditato;
un immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica nel corso del 2008 e che hanno deciso di rideterminare il numero delle rate. La detrazione potrà essere ricalcolata solamente in 5 rate.

Detrazione per i lavoratori del comparto sicurezza e le agevolazioni per i lavoratori dipendenti del settore privato

Detrazione per i lavoratori del comparto sicurezza

Nel modello 730/2010 è stata introdotta la nuova sezione V del Quadro C, destinata ad accogliere la detrazione d’imposta per il personale del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico, introdotta dall’art. 4, comma 3, D.L. n. 185/2008 (Decreto anti-crisi).
L’agevolazione spetta ai lavoratori del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico (es.: personale delle forze di Polizia, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo delle Capitanerie di porto) che nell’anno 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 35.000.

In base a quanto stabilito dal DPCM 27.02.2009, l’importo detraibile massimo è pari a € 134 ed è calcolato dal sostituto d’imposta sul trattamento economico accessorio erogato (punti 50 e 51 del CUD 2010).
L’importo della detrazione riconosciuta dal sostituto d’imposta (punto 50 del CUD 2010) va indicato al rigo C14 per consentire la fruizione della detrazione stessa in sede di liquidazione della dichiarazione.

L’importo del rigo C14 non può, in ogni caso, superare l’importo di € 134. Nel caso in cui il lavoratore abbia ricevuto più CUD (perché, ad esempio, ha cambiato lavoro nel corso del periodo d’imposta), verrà riportata nel rigo C14 la somma dei punti 50 dei CUD 2010, ma nel rispetto sempre del limite massimo di € 134 riportabile nel rigo.

Agevolazioni per lavoratori dipendenti del settore privato


Per quanto concerne il rigo C5 del Quadro C – “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”, si fa notare che quest’anno non è più denominato “Lavoro straordinario e/o supplementare e premi di produttività”, ma “Somme per incremento della produttività”.

A tal proposito, si ritiene opportuno ricordare che l’art. 2 del D.L. n. 93/2008 aveva previsto, per il periodo dal 01.07.2008 al 31.12.2008, una agevolazione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato con determinati requisiti, consistente nell’assoggettamento ad un’imposta pari al 10% in sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali delle seguenti somme erogate a livello aziendale:
• somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario;
• somme erogate per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata della disposizione;
• somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
Successivamente, come analizzato nella nostra CDG n. 10-2010, per effetto dell’art. 5, comma 1, D.L. n. 185/2008, l’agevolazione è stata prorogata per il periodo dal 01.12.2009 al 31.12.2009. La proroga, tuttavia, è valida solo relativamente alle somme erogate per l'incremento della produttività, dell’innovazione e dell’efficienza organizzativa di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 2, D.L. n. 93/2008.
Da qui, la nuova denominazione del rigo C5, che andrà compilato solamente dai lavoratori dipendenti che appartengono al settore privato e che hanno percepito compensi per incrementi della produttività e il datore di lavoro ha assoggettato tali compensi ad imposta sostitutiva del 10% oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria.

Credito d’imposta per riduzione acconto Irpef di novembre

Come noto, l’art. 1 del D.L. n. 168/2009 ha tagliato di 20 punti percentuali la misura dell’acconto Irpef che andava versato entro il 30.11.2009, riducendola dal 99% al 79%.
Al contribuente che ha eseguito un maggior versamento, viene riconosciuto un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione fin dal primo pagamento di altre imposte, tributi o contributi; nel caso in cui, invece, l’acconto è stato trattenuto dal sostituto d’imposta e da quest’ultimo versato all’Erario, l’eccedenza viene restituita al contribuente con il pagamento degli emolumenti del mese di dicembre 2009.
Nel caso, dunque, in cui il contribuente abbia versato un acconto Irpef a novembre senza tenere conto della riduzione, potrà recuperare l’eccedenza:
• attraverso la restituzione di questa da parte del sostituto d’imposta nella busta paga del mese di dicembre 2009;
• in alternativa, mediante l’utilizzo dell’eccedenza in compensazione nel modello F24.
Nel caso di utilizzo in compensazione nel modello F24 di quanto versato in eccedenza, il contribuente dovrà indicare nella nuova colonna 5 del rigo F1 l’eccedenza di acconto Irpef compensata nel mod. F24.

Agevolazioni per i contribuenti colpiti dal sisma d’Abruzzo

Nel modello 730/2010 sono presenti anche due novità riguardanti alcune agevolazioni in favore della popolazione colpita dal sisma d’Abruzzo del 6 aprile 2009. Sono, infatti, presenti nel modello:
• la nuova sezione IV del Quadro G, denominata “Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma d’Abruzzo”;
• due nuovi codici utilizzabili per indicare l’utilizzo dell’immobile nella colonna 2 della sezione I del Quadro B.

Per effetto dell’art. 3, c. 1, del D.L. n. 39 del 28.04.2009 e di successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri , ai contribuenti colpiti dal sisma d’Abruzzo è stato riconosciuto un credito d’imposta nel limite complessivo di € 80.000 per le spese sostenute per interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, o per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.
Per fruire di tale credito, dovranno essere compilati i righi G5 e G6. In particolare:
• se il credito riconosciuto si riferisce all’abitazione principale: dovrà essere compilato il rigo G5;
• se il credito d’imposta si riferisce ad un immobile diverso dall’abitazione principale: dovrà essere compilato il rigo G6.

Il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei successivi anni.
Il credito d’imposta spettante per gli interventi su immobili diversi dall’abitazione principale può essere ripartito, a scelta del contribuente, in 5 o 10 quote costanti.

Due nuovi codici per l’utilizzo degli immobili
La seconda agevolazione riguarda i proprietari di fabbricati situati nelle zone colpite dal sisma d’Abruzzo che abbiano concesso tali immobili in locazione o comodato a soggetti con residenza o stabile dimora nei territori interessati dal terremoto le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili.
L’agevolazione consiste nella riduzione del 30% del reddito derivante da tali immobili.
A tal fine, è necessario:
• indicare nella colonna 2 (Utilizzo) della sezione I del Quadro B i codici:
- ’14’, se l’immobile è concesso in locazione;
- ’15’, se l’immobile è concesso in comodato;
• compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato”.


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