Il decreto legge n. 78/2009 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, una nuova disciplina in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.
E' innanzi tutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito. Per far questo la legge ha introdotto la possibilità di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, ovvero svincolata dal Modello Unico, a partire dal primo febbraio.
Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione potrà essere effettuato già a partire dal 16 marzo (o, comunque, dal giorno 16 del mese successivo all’invio).
Inoltre l’invio della dichiarazione IVA annuale, se effettuato entro il 28 febbraio, comporterà anche l’esonero dalla Comunicazione Dati IVA.
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva oltre la soglia annua di 15.000 euro, devono presentare la dichiarazione Iva, la quale dovrà obbligatoriamente riportare il visto di conformità apposto da un professionista abilitato (professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio); in sostanza si tratta di un’attestazione che i dati esposti nel modello corrispondono alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia, che è stata verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e che vi è corrispondenza tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e tra queste e la relativa documentazione.
Per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.
La grande novità è rappresentata proprio da questo ritorno del visto di conformità.
L’obiettivo del legislatore è di evitare l’emersione e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e a questo fine viene richiesto l’intervento di un soggetto terzo, competente ed indipendente, che attesti l’esistenza e la spettanza del credito IVA, diventando così per i professionisti un’ulteriore incombenza burocratica.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di una rapporto collaborativo, il 16 novembre 2009 ha diffuso agli Ordini Dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell’Emilia Romagna, agli Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro dell’Emilia Romagna e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una sintesi informativa circa gli adempimenti necessari per conseguire l’abilitazione al rilascio del visto di conformità la cui apposizione, a far data dall’ 1/1/2010, in virtù dell’art. 10 del decreto legge n. 78 dell’1/7/2009, costituirà condizione essenziale per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di ammontare superiori a € 15.000, con Allegato fac-simile delle autocertificazioni da presentare.
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SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA’
Il visto di conformità può essere rilasciato:
- dai professionisti iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili;
- dai Consulenti del Lavoro;
- dai soggetti in possesso del diploma di ragioneria o di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti, iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, sub categoria tributi;
- dalle associazioni sindacali e di categoria;
- dai centri di assistenza fiscale.
In alternativa al rilascio del Visto, la dichiarazione delle società soggette al controllo contabile è sottoscritta, anche dal Revisore Contabile.
Per poter rilasciare il visto di conformità, i soggetti abilitati devono essere tutelati da un'apposita polizza professionale, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, e non inferiore comunque ad euro 1.032.913,80. La polizza non deve contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Dopo la sottoscrizione o integrazione della polizza assicurativa, il professionista deve, ovviamente, presentare, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, ai sensi dell' articolo 21 del D.M. 164/1999,
una preventiva domanda in carta libera allegando, alla stessa, l
a copia della polizza assicurativa, la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza, nonché la dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell'art. 8 del citato decreto.
ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL’ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
I requisiti per il rilascio del visto di conformità sono stabiliti dal d.lgs. n. 241 del 9/7/1997, Capo V; dall’art. 21 del DM n.164 del 31.5.1999; dalla circolare n.13/E del 6/4/2006 e dalla circolare n.17 del 23/3/2007.
La comunicazione prevista dall’art. 21 cit. deve contenere le seguenti informazioni:
- richiesta di essere inserito nell’Elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
- il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
- denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazionee, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
A tale comuninazione dovranno essere allegati:
- dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
- dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999 (non aver riportato condanne per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni IVA e imposte sui redditi, ecc…);
- dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- le dichiarazioni precitate devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore;
- garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale e deve rispettare le seguenti condizioni:
a. la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;
b. il massimale della polizza, come stabilito dall’art. 22 del D.M. n.164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80;
c. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
d. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. (La polizza non deve contenere la clausola c.d. “claim made” la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato);
e. la polizza non deve contenere, in alcun modo, l’indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali (l’eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa);
f. il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purchè la stessa preveda un’autonoma copertura assicurativa per l’attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro 1.032.913,80, a garanzia dell’attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità rilasciati, e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa); nel caso in esame nellla polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi dovranno presentare autonoma richiesta.
La comunicazione di cui al citato art. 21, con la documentazione allegata, va inviata, tramite raccomandata A/R, alla scrivente – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale (esempio Emilia Romagna – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi – Via M. Polo, 60 – 40131 Bologna).
Si evidenzia che per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell’Agenzia delle Entrate, ma ci sarà l’inserimento nell’Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato DM 164/1999.
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime modalità.
SANZIONI IN CASO DI FALSE ATTESTAZIONI
Nel caso vengano rese false attestazioni, queste saranno punite con una sanzione da 258 a 2.582 euro, come previste dall'art. 39 del D.Lgs. 241/1997 e, nel caso in cui l’illecito si ripetesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.