Speciale Pubblicato il 15/09/2009

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Lo scudo fiscale - ter



Lo scudo fiscale è stato reintrodotto dall’articolo 13-bis del Decreto Legge numero 78 del 1° Luglio 2009, convertito con modifiche con Legge numero 102 del 3 Agosto 2009; a tale strumento è stata assegnata la denominazione “scudo-ter”.

La disposizione legislativa ha istituito un’imposta straordinaria sulle attività patrimoniali e finanziarie detenute al di fuori dello Stato Italiano in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario (Decreto Legge numero 167 del 28 Giugno 1990, convertito con modifiche con Legge numero 227 del 4 Agosto 1990).


L'Agenzia ha deciso di creare un dialogo con i cittadini attraverso un vero e proprio forum dedicato, che consentirà di valutare non solo le indicazioni delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, ma anche di tutti coloro che vorranno inviare suggerimenti tecnici.
Le proposte sono pubblicate in una pagina dedicata che viene aggiornata quotidianamente Forum sullo "Scudo Fiscale"

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Chi sono i destinatari e in cosa consiste il monitoraggio fiscale

La normativa sul monitoraggio fiscale ha come destinatari:

Secondo quanto stabilito dalla normativa sul monitoraggio fiscale, il contribuente deve indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi:

- gli stock di investimenti esteri al 31 Dicembre di ogni anno (solamente nel caso in cui sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia);
- i flussi relativi agli stock di interesse.

Lo scudo-ter si sostanzia:

Il rimpatrio prevede il trasferimento in Italia delle attività estere, mentre la regolarizzazione comporta la mera emersione delle predette attività non dichiarate.

Lo scudo ha ad oggetto:

Il rimpatrio o la regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta straordinaria del 5 per cento; tale imposta si applica nella misura del 50 per cento su una base imponibile pari al 2 per cento annuo per cinque anni dell’investimento non dichiarato.
Non possono essere eseguite compensazioni della base imponibile con perdite e dall’imposta non possono essere decurtati crediti o ritenute.

Al fine di attribuire un valore alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, i criteri che possono essere utilizzati sono i seguenti:
- valore nominale per il denaro;
- costo di acquisto, se documentato, per le altre attività;
- importo derivante dalla dichiarazione sostitutiva ovvero importo indicato nella dichiarazione riservata, nell’ipotesi in cui non è possibile documentare il costo originario dell’attività.
Il valore delle attività emerse corrisponde a quello che viene preso come base di calcolo per l’imposta straordinaria.
Il perfezionamento della regolarizzazione e del rimpatrio avviene con il versamento dell’imposta straordinaria (articolo 13-bis, comma 3, del Decreto Legge numero 78 del 2009).
Il contribuente può calcolare l’imposta con riguardo alle attività detenute fino al 31 Dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate dal 15 Settembre 2009 al 14 Aprile 2010.

Effetti dello scudo-ter

Secondo quanto stabilito dal comma 4, dell’articolo 1, del Decreto Legge numero 103 del 3 Agosto 2009, lo scudo fiscale produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 del Decreto Legge numero 350 del 25 Settembre 2001, convertito con modifiche con Legge numero 409 del 23 Novembre 2001.

Gli effetti, indicati dall’articolo 14 del Decreto Legge numero 350 del 2001, possono essere così riassunti:

- franchigia - Preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;
- estinzione sanzioni tributarie e sul monitoraggio - Estinzione sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'art. 5, D.L. 167/1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
- esclusione reati - Esclusione punibilità per i reati di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione), D.Lgs. 74/2000, nonché per i reati di cui al D.L. 429/1982 ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lett. d) e f), del predetto D.L. 429/1982, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
- riservatezza degli intermediari - Gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria previste dall'art. 1, co. 3, D.L. 167/1990 (conservazione evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a Euro 10.000).

Gli intermediari non devono comunicare all'Amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate;
- comunicazioni per procedimenti penali, antiriciclaggio, antiterrorismo e mafia - Gli intermediari sono obbligati a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge, ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo, nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso);
- esonero dal modulo RW - Le attività finanziarie oggetto di rimpatrio non devono essere segnalate nel Modulo RW per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, e in alcuni casi anche per quello precedente;
- costo fiscalmente riconosciuto delle attività rimpatriate diverse dal denaro - Per le attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, il costo fiscalmente riconosciuto, se manca la dichiarazione di acquisto, corrisponde all'importo risultante dall'apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 co. 3, D.Lgs. 461/1997, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata;
- effetti preclusivi in caso di accertamento - In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi dello scudo;
- preclusione in caso di accessi, ispezioni e verifiche - Il rimpatrio non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al co. 1 dell'art. 14, D.L. 350/2001 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.

Dichiarazione dell'intermediario finanziario

I soggetti che vogliono eseguire il rimpatrio o la regolarizzazione sono obbligati a presentare una dichiarazione riservata ad uno dei seguenti intermediari finanziari:

- banche italiane;
- società d’intermediazione mobiliare;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie;
- agenti di cambio;
- Poste Italiane S.p.A.;
- Stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

La dichiarazione riservata viene sottoscritta dall’intermediario e una copia viene consegnata al contribuente.

La dichiarazione costituisce prova del versamento dell’imposta straordinaria e rappresenta l’unico documento idoneo a invocare gli effetti del rimpatrio.

Regime sanzionatorio

Il soggetto che continua a detenere in modo illegale attività all’estero, potrà vedersi irrogare sanzioni doppie, a fronte dell’omessa compilazione del modulo RW; la sanzione, attualmente stabilita nella misura variabile da 5 al 25 per cento, viene innalzata ad una misura che varia dal 10 al 50 per cento; viene prevista anche la confisca dei beni di corrispondente valore.

L’articolo 12 del Decreto Legge numero 78 del 2009 ha innalzato il livello delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, nell’ipotesi in cui l’investimento estero suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia sia stato eseguito in un paradiso fiscale; il secondo comma dell’articolo sopra menzionato, stabilisce che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione, ai soli fini fiscali si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.


1 FILE ALLEGATO:
Bozza Circolare Scudo 15/09/2009

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