Il contratto di lavoro a chiamata (o job on call o lavoro intermittente) è stato introdotto col D. Lgs. n. 276/03 (c.d. Legge Biagi) con la finalità di regolarizzare prestazioni di lavoro discontinue e intermittenti diversamente non dichiarate e comunque non regolari.
In pratica con il contratto di lavoro a chiamata, il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per essere impiegato secondo le occorrenze e le necessità del datore di lavoro stesso.
IN ALLEGATO:
- Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.
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QUANDO PUO' ESSERE STIPULATO E REQUISITI
E’ uno speciale contratto di lavoro subordinato e può essere stipulato:
- con obbligo di risposta alla chiamata, con riconoscimento di un’indennità di disponibilità;
- senza obbligo di disponibilità alla chiamata, senza nessuna indennità.
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, senza che si applichi, in questo ultimo caso, la disciplina dei contratti a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001.
Ciò significa che per l’instaurazione del contratto a chiamata a termine non devono ricorrere le causali oggettive previste da citato decreto, né devono applicarsi le altre regole, come, ad esempio, il rispetto di alcuni limiti nel caso di proroga o di un intervallo temporale minimo nel caso di reiterazione di contratti.
Lo stesso lavoratore può stipulare:
- più contratti di lavoro a chiamata con più datori di lavoro;
- un contratto di lavoro a chiamata in contemporanea con altre tipologie contrattuali
Il contratto di lavoro a chiamata non è compatibile:
- con il part-time;
- con l’apprendistato e il contratto di inserimento in quanto sono entrambi contratti che prevedono l’obbligo formativo;
- con il lavoro a domicilio in quanto la retribuzione è proporzionata alle ore effettivamente lavorate e non alle tariffe di cottimo;
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato in qualsiasi settore, ma soltanto nel rispetto di determinati
requisiti oggettivi e soggettivi, precisamente.
- per lo svolgimento di attività discontinue o intermittenti (requisiti oggettivi):
• individuate dai C.C.N.L. o, in attesa che i contratti disciplinino le attività per le quali è consentito il ricorso al lavoro a chiamata, dal Ministero del lavoro con rinvio alla tabella delle occupazioni discontinue annessa al R.D. n. 2657/1923, che alleghiamo;
• per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno, che il Ministero ha così definito
- week-end: periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì mattina;
- vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- vacanze pasquali: periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell’Angelo;
- ferie estive: i giorni compresi nel periodo 1° giugno – 30 settembre.
- in ogni caso, per prestazioni rese da lavoratori (requisiti soggettivi):
• con meno di 25 anni di età (24 anni e 364 giorni);
• con più di 45 anni di età (45 anni e 1 giorno), anche pensionati.
I requisiti soggettivi sono alternativi rispetto ai requisiti oggettivi sopra descritti e in questa ipotesi non devono essere verificate le condizioni oggettive.
La verifica sull’età va effettuata al momento dell’assunzione.
Il lavoratore intermittente o a chiamata non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale è proporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita, come pure tutti gli istituti contrattuali (13.ma e 14,ma mensilità, ferie, permessi, ex festività e Tfr).
Il ricorso al lavoro a chiamata
è vietato:
- per sostituire lavoratori i sciopero;
- presso unità produttive nelle quali, nei 6 mesi precedenti, si sia proceduto a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata;
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
CONCLUSIONI
- il lavoro a chiamata è consentito per le attività discontinue e intermittenti elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2357/1923 laddove i C.C.N.L. non sono intervenuti a disciplinare le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente; si differenzia dal contratto a part-time perché non è possibile definire preventivamente né l’orario, né la collocazione temporale della prestazione lavorativa, né, ancora, le modalità con cui si devono alternare periodi di lavoro a periodi di non lavoro (disponibilità o inattività) in quanto la determinazione di tali aspetti è condizionata alle specifiche esigenze di volta in volta individuate;
- il lavoro a chiamata è sempre possibile nelle ipotesi temporali legate a prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali; in questi casi i C.C.N.L. potranno intervenire in maniera integrativa/ampliativa, ma non preclusiva;
- il lavoro a chiamata è sempre consentito, a prescindere dalla disciplina contrattuale, per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età, ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.