Speciale Pubblicato il 19/06/2009

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Il contratto di lavoro a chiamata

di Studio Giorgi e Vitelli - Consulenti del Lavoro



Il contratto di lavoro a chiamata (o job on call o lavoro intermittente) è stato introdotto col D. Lgs. n. 276/03 (c.d. Legge Biagi) con la finalità di regolarizzare prestazioni di lavoro discontinue e intermittenti diversamente non dichiarate e comunque non regolari.
In pratica con il contratto di lavoro a chiamata, il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per essere impiegato secondo le occorrenze e le necessità del datore di lavoro stesso.

IN ALLEGATO:

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QUANDO PUO' ESSERE STIPULATO E REQUISITI

E’ uno speciale contratto di lavoro subordinato e può essere stipulato:
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, senza che si applichi, in questo ultimo caso, la disciplina dei contratti a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001.
Ciò significa che per l’instaurazione del contratto a chiamata a termine non devono ricorrere le causali oggettive previste da citato decreto, né devono applicarsi le altre regole, come, ad esempio, il rispetto di alcuni limiti nel caso di proroga o di un intervallo temporale minimo nel caso di reiterazione di contratti.

Lo stesso lavoratore può stipulare:
Il contratto di lavoro a chiamata non è compatibile:
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato in qualsiasi settore, ma soltanto nel rispetto di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, precisamente.

  1. per lo svolgimento di attività discontinue o intermittenti (requisiti oggettivi):
    • individuate dai C.C.N.L. o, in attesa che i contratti disciplinino le attività per le quali è consentito il ricorso al lavoro a chiamata, dal Ministero del lavoro con rinvio alla tabella delle occupazioni discontinue annessa al R.D. n. 2657/1923, che alleghiamo;
    • per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno, che il Ministero ha così definito
    - week-end: periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì mattina;
    - vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
    - vacanze pasquali: periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell’Angelo;
    - ferie estive: i giorni compresi nel periodo 1° giugno – 30 settembre.
  2. in ogni caso, per prestazioni rese da lavoratori (requisiti soggettivi):
    • con meno di 25 anni di età (24 anni e 364 giorni);
    • con più di 45 anni di età (45 anni e 1 giorno), anche pensionati.
I requisiti soggettivi sono alternativi rispetto ai requisiti oggettivi sopra descritti e in questa ipotesi non devono essere verificate le condizioni oggettive.

La verifica sull’età va effettuata al momento dell’assunzione.

Il lavoratore intermittente o a chiamata non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale è proporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita, come pure tutti gli istituti contrattuali (13.ma e 14,ma mensilità, ferie, permessi, ex festività e Tfr).

Il ricorso al lavoro a chiamata è vietato:

CONCLUSIONI



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