Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone il differimento, per l'anno 2009, del terrnine del 16 giugno previsto per l'effettuazione dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attiviti produttive presentate, nell'anno 2009, dai soggetti per i quali 6 stato predisposto lo studio di settore
La modifica dei termini di versamento, recata dal presente schema di decreto, 6 stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economics che ha comportato la profonda revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie rappresentative dei soggetti interessati.
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SOGGETTI INTERESSATI AL DIFFERIMENTO
L'articolo 1, comma 1, del presente schema di decreto dispone che i contribuenti tenuti, entro il 16 giugno 2009, al versamento derivante dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attiviti produttive, possono effettuare tale versamento
entro il 6 luglio senza alcuna maggiorazione.
Il versamento può essere effettuato, inoltre,
dal 7 luglio al 5 agosto maggiorando le somme da versare dello
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 del citato D.P.R. n. 435 del 2001.
Analoghe scadenze si applicano ai soci delle societi di persone, ai soci delle societi che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e al coniuge di aziende coniugali.
Il previsto differimento dei termini si applica anche per il versamento dei contributi, inclusi quelli dovuti dai soci di società a responsabilita limitata (non trasparente), che determinano l'ammontare degli stessi su un reddito "figurativo" calcolato dalla società.
In sostanza, la proroga del terrnine di versamento delle imposte è disposta non solarnente per coloro i quali è stato predisposto lo studio di settore ma anche per tutti coloro i quali dichiarano un reddito imputato da un soggetto per cui è stato predisposto lo studio di settore.
La proroga non interviene per i contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata annuale di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Ai sensi del citato articolo 3, comma 1, presentano la dichiarazione unificata annuale i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Sono, pertanto, esclusi dalla proroga i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma in quanto per essi il versamento del saldo annuale è previsto nei termini ordinari del 16 marzo.
Tuttavia, gli stessi soggetti possono usufruire del differimento limitatarnente all'IVA dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore il cui versamento deve essere effettuato nello stesso termine previsto per le imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi.
TABELLE DI RIEPILOGO
Per rendere più agevole la rateizzazione dei versamenti sono state realizzate delle tabelle che riportano le date dei versamenti rateali e i relativi interessi.
Vedi allegati:
- Rateizzazione con interesse al 6% (dichiarazioni presentate prima del 1°luglio 2009) e proroga Studi di Settore;
- Rateizzazione con interesse al 4% (dichiarazioni presentate dal 1°luglio 2009) e proroga Studi di Settore.