La legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione del D. L. 185/2008, c.d. “anti-crisi”, introduce una serie di nuovi ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali appartenenti a settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIG.
Prima di analizzare i nuovi interventi riepiloghiamo i destinatari della Cassa Integrazione Guadagni che ha lo scopo di garantire ai lavoratori parte della retribuzione persa in caso di mancata prestazione lavorativa per cause indipendenti dalla loro volontà o da quella del datore di lavoro.
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CIG edilizia:
La disoccupazione per gli apprendisti e per i lavoratori esclusi dalla CIG:
In attesa che entri in vigore il decreto attuativo che dovrà stabilire le modalità di intervento dei nuovi ammortizzatori, ai lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali potrà essere corrisposta l'indennità di disoccupazione alle condizioni sotto riportate:
Trattamento INPS |
Beneficiari |
Durata |
Esclusioni |
indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali |
Lavoratori in possesso dei relativi requisiti sospesi dal lavoro per crisi aziendale e occupazionale |
90 giorni annui |
Sono esclusi da tale beneficio:
Non spetta l'indennità se non è prevista l'erogazione di una integrazione da parte degli enti bilaterali pari ad almeno il 20% dell'indennità. |
indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti |
Lavoratori in possesso dei relativi requisiti sospesi dal lavoro per crisi aziendale e occupazionale |
90 giorni annui |
Sono esclusi da tale beneficio:
Non spetta l'indennità se non è prevista l'erogazione di una integrazione da parte degli enti bilaterali pari ad almeno il 20% dell'indennità. |
indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali |
Apprendisti in forza alla data del 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda, sospesi dal lavoro per crisi aziendale e occupazionale oppure licenziati |
90 giorni |
Non spetta l'indennità se non è prevista l'erogazione di una integrazione da parte degli enti bilaterali pari ad almeno il 20% dell'indennità. |
Enti bilaterali: i trattamenti di disoccupazione sopra riportati sono subordinati ad un intervento integrativo - pari almeno alla misura del 20% dell'importo totale dell'indennità stessa - a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
L'indennità da erogare nei predetti casi, salvo quella spettante agli apprendisti, può essere concessa anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali, fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale attuativo.
Indennità di disoccupazione con requisiti normali: l'indennità spetta ai lavoratori, sospesi dal lavoro per crisi aziendale o occupazionale, in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per questo trattamento:
Il datore di lavoro deve comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti della provincia e alla sede dell'Inps territorialmente competente - la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.
I lavoratori , a loro volta, devono aver reso, al Centro per l'Impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede INPS competente.
Indennità spettante |
Durata |
Contribuzione figurativa |
60% della retribuzione (entro il massimale pari nel 2009 a 886,31 ovvero a 1.065,26 euro per retribuzioni oltre 1.917,48 euro) |
90 giorni annui |
SI |
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: l'indennità spetta ai lavoratori, sospesi dal lavoro per crisi aziendale o occupazionale, in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per questo trattamento:
Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del DM attuativo, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti della provincia e alla sede dell'INPS territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati. I lavoratori devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale Centro per l'impiego.
Indennità spettante |
Durata |
Contribuzione figurativa |
35% della retribuzione (entro il massimale pari nel 2009 a 858,58 ovvero a 1.031,43 euro per retribuzioni oltre 1.857,48 euro) |
90 giorni annui o le giornate utili di lavoro del 2008 |
SI |
Indennità di disoccupazione ordinaria agli apprendisti: il trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista oppure per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità.
In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. L'apprendista deve fare la domanda all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento.
A differenza dei due precedenti ammortizzatori, l'erogazione del trattamento di disoccupazione agli apprendisti sarà resa operativa solo subordinatamente all'intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
Indennità spettante |
Durata |
Contribuzione figurativa |
60% della retribuzione (entro il massimale pari nel 2009 a 886,31 ovvero a 1.065,26 euro per retribuzioni oltre 1.917,48 euro) |
90 giorni annui |
SI |
Pertanto:
Lavoratori dipendenti da aziende non aventi diritto alla CIG
Sospensione dal lavoro per crisi aziendale o occupazionale