Speciale Pubblicato il 12/01/2009

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Manovra finanziaria 2009: la legge in gazzetta ufficiale

di Staff di Fiscoetasse



La Legge Finanziaria per il 2009 , Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008, è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008.

Il provvedimento contiene una serie (limitata) di interventi di natura fiscale, alcune proroghe di agevolazioni ed interventi settoriali.

Nel seguito si riportano le principali misure di natura fiscale , aggiornando lo schema già utilizzato in una precedente Informativa alla luce della definitiva approvazione da parte della Camera dei Deputati.

Ricordiamo infine che le disposizioni della Legge Finanziaria 2009 sono entrate in vigore il 1° Gennaio 2009.

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DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2009

Legge Finanziaria 2009

Disposizioni

Modifiche alla disciplina dell'IRAP per il settore agricolo

(articolo 2, comma 1)

Diventa a regime l'aliquota Irap nella misura dell'1,90% per i soggetti appartenenti al settore agricolo ed alle cooperative della pesca e loro consorzi. Questa misura vale per il periodo di imposta 2008 e successivi.

Deducibilità del contributo SSN sui premi di assicurazione da parte delle imprese di autotrasporto

(articolo 2, comma 3)

Le somme versate nel corso del periodo di imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, nei limiti di 300 euro per ciascun veicolo.

Viene fissato in Euro 75 milioni il limite complessivo di spesa per questa agevolazione.

La parte utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap.

Imprese di Autotrasporto: deduzioni forfetarie per le spese non documentate

(articolo 2, comma 4).

Per le imprese di autotrasporto viene confermata anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 la deduzione forfetaria prevista dall'art. 66, comma 5 del TUIR, anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

proroga per l'anno 2009 della detrazione fissata per l'autoformazione dei docenti

(articolo 2, comma 5).

Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno 2009, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sostenute per attività di autoaggiornamento e di formazione , fino ad un importo massimo di 500 euro. Le spese devono essere documentate ed essere rimaste effettivamente a carico del docente-benficiario della detrazione.

Conseguentemente la detrazione massima possibile sarà di 95 Euro.

Detrazione per le spese sostenute per rette di asili nido

(articolo 2, comma 6)

Viene riconosciuta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, ai fini Irpef, delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Conseguentemente la detrazione massima sarà di 120,00 Euro per ogni figlio ospitato nell'asilo nido.

Detrazione su abbonamenti per il trasporto pubblico locale

(articolo 2, comma 7).

E' stata prorogata la detrazione prevista per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2009.

La detrazione si applica su un importo massimo di Euro 250: conseguentemente potrà essere, al massimo, di 47,50 Euro.

Le spese devono riguardare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale interregionale; la detrazione è possibile purchè l'onere non sia deducibile dal reddito di impresa o professionale del contribuente interessato e può essere sostenuta anche per un familiare fiscalmente a carico.

Agevolazioni tributarie a favore della proprietà contadina

(articolo 2, comma 8).

Prorogato fino al 31 dicembre 2009 il termine riguardante le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Differimento del termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice (articolo 2, comma 9).

Prorogato fino al 31 dicembre 2009 l'esenzione dall'imposta di bollo, registro, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

Proroga agevolazione per il riordino IPAB (articolo 2, comma 10).

Viene riconosciuta l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, per gli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

Agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio: detrazione irpef e aliquota ridotta iva

(articolo 2, comma 15).

Prorogata al 2011 la detrazione fiscale 36% e l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (10%) spettante per le spese di ristrutturazione edilizia eseguite negli immobili ad uso abitativo e per le spese sostenute dalle imprese costruttrici su interi fabbricati finalizzati al recupero del patrimonio edilizio.

Rimangono invariate le caratteristiche per l'agevolazione (requisiti delle spese, limiti ecc…).

Agevolazioni per le imprese di autotrasporto di merci già previsti dal decreto-legge 112 del 2008

(articolo 2, commi da 17 a 20).

I commi da 17 a 20 ripropongono per il 2009, le agevolazioni fiscali per la riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci.

In particolare dovranno essere rideterminate nel lite massimo di spesa previsto in Euro 30 milioni: la quota di indennità per trasferte e missioni dei lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, l'importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale e la percentuale dei compensi percepiti nel 2009 per lavoro straordinario da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile a fini fiscali e contributivi.

E' prevista, inoltre, l'applica­zione dell'imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all'articolo 2 del D.L. 93/2008.

Il comma 19 concede, per l'anno 2009 e nel limite di spesa di 40 milioni di euro, un credito di imposta proporzionato sull'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per i veicoli di massa massima non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzati per l'autotrasporto merci. Appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabiliranno le concrete modalità applicative delle norme introdotte, nonché le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.