L’art. 1 del Decreto Legge n.185 del 29 Novembre 2008 si occupa del bonus straordinario, valido per il solo anno 2009, destinato ai nuclei familiari a basso reddito che percepiscono particolari tipologie di reddito ( principalmente da lavoro dipendente e pensioni).
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La misura del beneficio economico è in funzione di due parametri:
come evidenziato nella tabella che segue:
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Intanto è da dire subito che piccoli imprenditori e lavoratori autonomi sono esclusi dal bonus famiglia; questo perché a formare la soglia reddituale specificata in precedenza devono concorrere soltanto determinate categorie di reddito che qui si elencano:
Alcune precisazioni:
Il bonus verrà erogato dai sostituti d'imposta (datori di lavoro o Enti Pensionistici) sulla base di quanto dichiarato dal richiedente su un apposito modello che a breve sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare nel modello (che a breve sarà diffuso dalle Entrate) dovranno essere autocertificati i seguenti dati:
Il bonus può essere richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti, a scelta dell’interessato, alternativamente:
La scelta non è priva di conseguenze, essenzialmente nella tempistica per l’invio della richiesta e per la conseguente erogazione del bonus:
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Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009 ovvero nel mese di aprile (se l’autocertificazione riguarda le condizioni del 2008).
L'importo erogato è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso il meccanismo della compensazione.
La domanda per accedere all’agevolazione potrà essere trasmessa anche mediante gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (iscritti agli albi dei commercialisti, consulenti del lavoro e così via) senza obbligo di compenso per tale attività.
In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta la richiesta potrà essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2009 (30 Giugno 2009 se il riferimento è alle condizioni 2008). Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi che richiedono il beneficio in base alle condizioni 2008 la richiesta sarà contenuta nella prossima dichiarazione dei redditi.
I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti che sono invece esonerati dall'obbligo dichiarativo effettueranno la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro gli stessi termini.