Speciale Pubblicato il 28/11/2008

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Finanziaria 2009: le novità in sintesi

di Rag. Lumia Luigia



La Legge Finanziaria per il 2009 ha iniziato il percorso parlamentare ed attualmente è all’esame alla Camera dei Deputati. Il Provvedimento, nel corso del proprio iter di approvazione, subirà certamente revisioni ed accoglierà nuove integrazioni.
Nel seguito si schematizzano i contenuti di maggiore interesse nel testo normativo allo stato attuale, rinviando a prossimi approfondimenti l'esame delle modifiche e dello stato di "avanzamento" delle norme.

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Sintesi delle principali novità della Finanziaria 2009


 
La Legge Finanziaria per il 2009 ha iniziato il percorso parlamentare ed attualmente è all’esame alla Camera dei Deputati. Il Provvedimento, nel corso del proprio iter di approvazione, subirà certamente revisioni ed accoglierà nuove integrazioni.
Nel seguito si schematizzano i contenuti di maggiore interesse nel testo normativo nella versione attuale:
Finanziaria 2009
Modifiche alla disciplina dell’IRAP per il settore agricolo
(articolo 2, comma 1)
Per i soggetti appartenenti al settore agricolo ed alle cooperative della pesca e loro consorzi l’aliquota Irap con l’aliquota dell’1,90% diventa a regime (in luogo del previsto aumento al 3,75% nel 2008 e al 3,9% dal 2009).
Agevolazioni fiscali imprese pesca
(articolo 2, comma 2)
Vengono rese definitive per gli anni a partire dal 2009 alcune agevolazioni fiscali e previdenziali previste dal decreto legge n. 457/1997, nel limite dell’80%, per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.
Deducibilità contributo SSN sui premi di assicurazione imprese autotrasporto (articolo 2, comma 3)
Anche per l’anno 2009 le somme versate nel corso del 2008 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, nei limiti di 300 euro per ciascun veicolo.
Deduzioni forfetarie spese non documentate imprese di autotrasporto
(articolo 2, comma 4).
Possibilità anche per l’anno 2008 di dedurre in via forfetaria spese non documentate anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
Detrazione autoformazione scuola:proroga per l’anno 2009
(articolo 2, comma 5).
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno 2009, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sostenute per attività di autoaggiornamento e di formazione, fino ad un importo massimo di 500 euro.
Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido
(articolo 2, comma 6)
Detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, ai fini Irpef, delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
Detrazione abbonamenti trasporto pubblico locale
(articolo 2, comma 7).
Prorogato fino al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale si possono detrarre dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.
Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice
(articolo 2, comma 8).
Prorogato fino al 31 dicembre 2009 il termine riguardante le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.
Differimento del termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice (articolo 2, comma 9).
Prorogato fino al 31 dicembre 2009 l’esenzione dall’imposta di bollo, registro, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.
Proroga agevolazione per il riordino IPAB (articolo 2, comma 10).
Esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, per gli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.
Gas naturale usi industriali
(articolo 2, comma 11).
A decorrere dall’anno 2009 vale la riduzione del 40% delle aliquote di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui (c.d. grandi consumatori).
Gasolio riscaldamento zone montane. Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica
(articolo 2, comma 12).
Agevolazioni fiscali relative all’impiego di gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali (riduzione del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL impiegato) e al credito d’imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica (legge n. 418 del 2001: incremento della misura del credito d’imposta pari a 0,015 euro per ogni chilowattora di calore fornito).
Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente metanizzate – zona climatica E (articolo 2, comma 13).
Prorogate per l’anno 2009 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E (articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448): riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente per il riscaldamento in questi comuni.
Esenzione accise per il gasolio da riscaldamento serra
(articolo 2, comma 14).
Prorogata al 2009 l’agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra (articolo 2, comma 4, legge finanziaria 2004) ed estesa l’agevolazione agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.
Agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio
(articolo 2, comma 15).
Prorogata al 2011 la detrazione fiscale 36% e l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (10%) spettante per le spese di ristrutturazione edilizia eseguite negli immobili ad uso abitativo e per le spese sostenute dalle imprese costruttrici su interi fabbricati finalizzati al recupero del patrimonio edilizio.
Interventi in favore delle imprese di autotrasporto di merci - sotto forma di agevolazioni fiscali -, volti a ridurne i costi di esercizio, già previsti dal decreto-legge
112 del 2008
(articolo 2, commi da 17 a 20).
I commi da 17 a 20 ripropongono per il 2009, le agevolazioni fiscali per la riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci.
In particolare dovranno essere rideterminate: la quota di indennità per trasferte e missioni dei lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, l’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale e la percentuale dei compensi percepiti nel 2009 per lavoro straordinario da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile a fini fiscali e contributivi. E’ prevista, inoltre, l’applica­zione dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’articolo 2 del D.L. 93/2008.
Il comma 19 concede, per l’anno 2009 e nel limite di spesa di 40 milioni di euro, un credito di imposta proporzionato sull’importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per i veicoli di massa massima non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzati per l’autotrasporto merci. Appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabiliranno le concrete modalità applicative delle norme introdotte, nonché le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
Trasferimenti dovuti dallo Stato
(articolo 2, commi da 22 a 24).
Vengono determinati, per l’anno 2009, i trasferimenti dovuti dallo Sato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS), precisando le modalità di ripartizione delle somme trasferite tra le varie gestioni interessate. Tali trasferimenti tengono conto dell’adeguamento all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Prestazioni previdenziali da parte dell’Inps (articolo 2, comma 25).
Riordino dei trasferimenti dovuti dallo Stato all’INPS per prestazioni previdenziali.
Regolazione contabile tra gestioni Inps (articolo 2, comma 26).
Regolazione contabile tra gestioni INPS, ai fini dell’incremento del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, per un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro per l’esercizio 2007, 2.146 milioni per l’esercizio 2008 e 1.800 milioni a decorrere dall’esercizio 2009
Rinnovo dei contratti del pubblico impiego (articolo 2, commi da 27 a 29).
Stanziamenti per i rinnovi contrattuali relativamente al biennio 2008-2009 per il personale delle Pubbliche Amministrazioni.
Rinnovo contrattuale per enti diversi dall’amministrazione statale
(articolo 2, comma 30).
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta agli oneri già derivanti dalla legge finanziaria 2008, nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
Pubblica amministrazione: trattamento economico accessorio
(articolo 2, comma 32).
Obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere, a decorrere dal 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità cioè in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.
Risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa delle pubbliche amministrazioni (articolo 2, commi da 33 a 34).
Destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche qualora si verifichino ulteriori economie di spesa rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica ai sensi del D.L. 112/2008.
Rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni
(articolo2, comma 35).
Introduzione di alcune innovazioni nella disciplina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle Amministrazioni pubbliche, tra cui possibilità di erogazione con atti unilaterali delle somme stanziate per detti rinnovi (salvo conguaglio alla stipula del contratto nazionale) e liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico.