L’ordinamento giuridico italiano non include norme espressamente dettate dal Legislatore che vietino o al contrario ammettano che persone giuridiche possano essere nominati amministratori di società.
Tale vuoto legislativo ha provocato la nascita di un annoso dibattito, nell’ambito del quale dottrina e giurisprudenza prevalenti si sono esposte nel senso di ammettere che solamente le persone fisiche potessero ricoprire l’incarico di amministratori di una società, sia di quelle di persone, sia di quelle di capitali.
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Argomentazioni contrarie all’ammissibilità di un amministratore persona giuridica
Società di persone – Se si consentisse ad una società di capitali di acquisire la qualità di socio di persone, verrebbe concesso ai soci amministratori di esercitare attività di impresa secondo le più flessibili modalità organizzative delle società di persone, ma con il beneficio del regime della responsabilità limitata previsto solamente per le società di capitali (in tal modo si vedrebbero sommati i vantaggi delle società di capitali con quelli delle società di persone).
Inoltre, data la caratteristica peculiare delle società di persone rappresentata dall’intuitus personae, si tratta di un rapporto fiduciario che può essere concepito solamente tra persone fisiche.
Nell’ambito della disciplina relativa alle società di persone, esistono norme che presupporrebbero la qualità di persona fisica dei soci e quindi non potrebbero essere applicati nel caso in cui l’amministratore fosse una persona giuridica.
Società di capitali – Se amministratore di una società di capitali fosse una persona giuridica, verrebbe violato il principio della competenza assembleare alla nomina e alla revoca degli amministratori, stabilito dall’articolo 2383 del Codice civile, in quanto le persone fisiche che realmente amministrano la società avrebbero finito per essere nominate e revocate da un terzo, ossia la persona giuridica - amministratore, esautorando in tal modo l’assemblea.
Il problema riguarda anche il fatto se sia ammissibile un rapporto fiduciario che leghi la persona giuridica dell’amministratore ai soci rappresentati dall’assemblea.
La riforma del diritto societario, avvenuta con il Decreto Legislativo numero 6 del 2003, non ha trattato il tema in questione. Ciò nonostante, il nuovo diritto societario ha offerto alcune rilevanti considerazioni in fatto dell’ammissibilità della nomina di una persona giuridica come amministratore di società.
Importante novità introdotta dalla riforma del diritto societario è costituita dalla novella dell’articolo 2361, secondo comma, del Codice civile, che stabilisce la possibilità di una partecipazione della società di capitali in una società di persone.
Inoltre, l’articolo 111 duodecies delle disposizioni attuative Codice civile, prevede che tutti i soci illimitatamente responsabili possano essere società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.
Se si combinano le due norme sopra menzionate con le disposizioni riguardanti il potere di amministrazione nelle società di persone mediante attribuzione disgiunta ai soci illimitatamente responsabili, consegue la considerazione che ogniqualvolta una società di capitali assuma la qualità di socio di una società illimitatamente responsabile, possa anche assumere la carica di amministratore e di rappresentante della stessa.
A seguito della riforma, è venuto ad esistere un orientamento che tende ad ammettere l’attribuzione dell’amministrazione alla persona giuridica anche nell’ambito delle società di capitali.
L’articolo 2475 del Codice civile prevede che “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata ad uno o più soci”; quindi, la disposizione non fa riferimento alla natura dei soci e lascia pertanto arguire la possibilità di nominare la società come amministratore quando la stessa sia socia. Tale argomentazione si arricchisce di significato nel momento in cui si vada a considerare una società a responsabilità limitata che presenti come unico socio una società a responsabilità limitata: in tal caso l’unico socio società a responsabilità limitata sarà anche amministratore della società.
Le norme contenute nell’atto costitutivo e quelle stabilite per iscrivere la nomina degli amministratori nel Registro delle Imprese, prevedono come presupposto la qualità di persona fisica dei soci; tali disposizioni sono di natura semplicemente procedimentale dalle quali non possono conseguire considerazioni preclusive in maniera definitiva con riguardo all’ammissibilità di un amministratore persona giuridica.
A sostegno della tesi possibilista, si propone il seguente ragionamento: dal combinato disposto dell’articolo 2361 del Codice civile e dell’articolo 111 – duodecies disposizioni attuative del Codice civile, una volta ammessa la possibilità di assunzione da parte di una società per azioni della qualità di socio accomandatario in una società in accomandita per azioni, poiché in tal tipo di società l’articolo 2455, secondo comma, del Codice civile, ammette che la qualità di socio illimitatamente responsabile sia connessa alla funzione di amministratore, si può concludere che la società in accomandita per azioni possa essere amministrata da una persona giuridica e lo steso principio possa essere applicato anche alle altre società di capitali.
In merito alla questione dell’ammissibilità della nomina di una persona giuridica quale amministratore di altra società, recentemente il Consiglio notarile di Milano, a seguito di studi approfonditi, si è espresso in senso favorevole, fornendo un autorevole avallo alla tesi favorevole all’ammissibilità della nomina di una persona giuridica in qualità di amministratore.