Le modalità di determinazione dell’acconto Ires; le principali novità introdotte dalla Finanziaria 2008 in tema di disciplina Ires, da tenere in debita considerazione da parte dei soggetti che intendono applicare il metodo previsionale per la determinazione della seconda rata o unica rata dell’acconto d’imposte 2008.
Il 1° Dicembre 2008 (in quanto il 30 Novembre cade di domenica) scade il termine per versare la seconda o unica rata degli acconti 2008 relativi all'Irpef, all'Ires, all'Irap e al contributo INPS dovuto alle Gestioni Separata, Artigiani e Commercianti.
L'acconto Ires dovrà essere corrisposto dai soggetti che:
I soggetti che non devono eseguire il versamento:
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Scadenza dei versamenti
L'acconto Ires deve essere corrisposto in due rate nel caso in cui l'importo della prima rata presenti un importo superiore ad Euro 103,00. In tal caso:
In caso contrario, il versamento andrà effettuato in unica soluzione entro il termine di cui al secondo punto.
Spese riguardanti gli automezzi
Le istruzioni circa la compilazione delle dichiarazioni dei redditi stabiliscono che per quanto attiene il versamento degli acconti Ires relativi al periodo d'imposta 2008, il contribuente ha la possibilità di continuare ad applicare la disciplina fiscale degli automezzi utilizzati nell'esercizio di imprese ovvero di arti e professioni, in vigore in data precedente rispetto alle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 71, del Decreto Legge numero 262 del 2006.
Da un punto di vista operativo, nel caso in cui ci si avvalga del metodo storico, il contribuente può:
Qui di seguito si ripropone una tabella riportante le percentuali di deducibilità dei costi ante e post Decreto Legge numero 262 del 2006:
Tipologia di soggetto |
Percentuali di deducibilità |
||
Ante Decreto Legge numero 262 del 2006 |
Post Decreto Legge numero 262 del 2006 |
||
Imprese |
Utilizzo strumentale esclusivo nell'attività propria dell'impresa |
100 per cento |
100 per cento |
Uso pubblico |
100 per cento |
100 per cento |
|
Uso promiscuo ai dipendenti |
100 per cento |
90 per cento |
|
Altri utilizzi |
50 per cento |
40 per cento |
|
Agenti e rappresentanti |
80 per cento |
80 per cento |
|
Professionisti |
50 per cento |
40 per cento |
Si ricorda che il ricalcolo costituisce una facoltà e non un obbligo per il contribuente; quindi, il contribuente potrà determinare gli acconti in funzione delle imposte che sono state indicate nel modello Unico 2008, senza procedere al ricalcolo.
La disciplina dell'Ires è stata rivisitata in modo rilevante da parte della Finanziaria 2008, mediante riduzione dell'aliquota d'imposta e variazioni circa le modalità di determinazione della base imponibile.
Ulteriori novità sono state introdotte ad opera del Decreto Legge numero 112 del 25 Giugno 2008, convertito con Legge numero 133 del 6 Agosto 2008, il quale ha interessato principalmente specifiche categorie di soggetti, quali le banche, le assicurazioni e le imprese petrolifere.
Il metodo previsionale dovrà essere utilizzato con estrema cautela, dati i numerosi interventi legislativi operati nell'ambito della disciplina dell'Ires.
Qui di seguito si riporta una tabella, nella quale sono stati elencati i principali interventi operati in tema di Ires:
Disposizioni Ires |
Fonte normativa |
Aliquota – Riduzione al 27,5 per cento |
Articolo 1, comma 33, lettera e) della Legge numero 244 del 2007 |
Interessi passivi – Variazioni alle regole di deducibilità Ires e Irap e soppressione del pro rata patrimoniale e della thin capitalization |
Articolo 1, comma 33, lettere b), i) ed l) della Legge numero 244 del 2007; articolo 82, comma 1 e 2, del Decreto Legge numero 112 del 2008 |
Partecipation exemption – modifiche al regime |
Articolo 1, comma 33, lettera h), e 58 lettera c) della Legge numero 244 del 2007 |
Ammortamenti – Abrogazione degli ammortamenti anticipati e accelerati |
Articolo 1, comma 33, lettera n), numero 1) della Legge numero 244 del 2007 |
Canoni di leasing – Modifiche alla durata minima dei contratti e ai criteri di deducibilità |
Articolo 1, comma 33, lettera n), numero 2) della Legge numero 244 del 2007 |
Deduzioni extracontabili – Abolizione del regime |
Articolo 1, comma 33, lettera q), numero 1) della Legge numero 244 del 2007 |
Spese di rappresentanza – Modifiche alle regole di deducibilità |
Articolo 1, comma 33, lettera p) della Legge numero 244 del 2007 |
Determinazione del reddito d'impresa – Modifiche per i soggetti che applicano gli IAS/IFRS |
Articolo 1, commi 58 -62, della Legge numero 244 del 2007. |
Interessi passivi
Le più importanti innovazioni in termini di interessi passivi sono le seguenti:
Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 34, della Legge numero 244 del 2007, dovranno essere applicate a partire dal 2008, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:
Secondo quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2008, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati a incremento del costo dei beni, sono deducibili in ogni periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).
Partecipation exemption
Le modifiche apportate alla disciplina della participation exemption (articolo 87 del Tuir) sono costituite da:
Ammortamenti anticipati e accelerati
L'articolo 1, comma 33, lettera n), numero 1), della Legge numero 244 del 2007, ha abrogato il comma 3 dell'articolo 102 del Tuir. Quindi, non potranno più essere operati:
Tale modifica si ricollega alla soppressione del regime delle deduzioni extracontabili.
Leasing
Con la Finanziaria 2008, la durata minima dei contratti di leasing finanziario, ai fini della deducibilità dei relativi canoni, è stata aumentata.
Per i beni mobili, il contratto deve presentare una durata non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario, con riguardo all'attività esercitata dall'impresa.
Invece, per i beni immobili, invece, i canoni di locazione finanziaria possono essere dedotti a patto che il contratto presenti durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario e comunque non inferiore a 11 anni o almeno pari a 18.
Versamento dell'acconto
A decorrere dal 1° Gennaio 2007 i soggetti titolari di partita Iva devono effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente secondo modalità telematiche, in modo diretto o tramite intermediari abilitati.
Regime sanzionatorio
Nelle ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti Ires, si applicano: