Con la circolare numero 45/E del 13 Giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate ha modificato la propria posizione in materia di soggezione dei lavoratori autonomi all'Irap.
Tale aggiornamento ha preso spunto, tra l'altro, anche dalle numerose sentenze emanate dalle Commissioni tributarie e dalla Corte di Cassazione, secondo le quali risulta necessario procedere ad una valutazione caso per caso, non potendo prescindere dall'esistenza o meno, in capo al professionista, del requisito dell' autonoma organizzazione ; tale requisito viene ritenuto indispensabile ai fini dell'applicazione dell'Irap.
L'Agenzia ha ora stabilito che i contribuenti minimi e marginali non scontano mai l'Irap.
Invece, per tutti i soggetti che producono reddito d'impresa, l'Agenzia delle Entrate prevede un'applicazione generalizzata dell'Irap e quindi sono soggetti passivi Irap anche gli agenti di commercio ed i promotori finanziari.
Secondo quanto contenuto nella circolare sopra menzionata, gli studi associati sono sempre soggetti ad Irap.
I dubbi interpretativi relativi all'applicazione dell'Irap da parte dei lavoratori autonomi, ruota attorno al concetto di “attività autonomamente organizzata”, quale presupposto indispensabile per l'assoggettamento ad imposta.
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La visione del problema da parte dell'Agenzia delle Entrate può essere riassunta dalle seguenti pronunce di prassi:
Da tali interventi dell'Agenzia delle Entrate, si evince che la stessa non ha mai posto rilevanza alla possibilità di valutare caso per caso la sussistenza o meno del presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto si limitata a concentrare la propria attenzione su un criterio di applicazione generalizzata dell'Irap ai professionisti.
L'orientamento giurisprudenziale non è univoco ; alcune Commissioni tributarie sostengono l'esistenza di un connubio naturale tra lavoro autonomo e organizzazione autonoma, mentre per altre risulta insussistente la presenza del requisito dell'autonoma organizzazione nel lavoro autonomo. Tra queste due soluzioni estremiste, ve ne è una intermedia, secondo la quale occorre valutare caso per caso l'esistenza o meno di un'autonoma organizzazione in capo ai lavoratori autonomi.
La Corte di Cassazione , sezione tributaria, mediante le seguenti sentenze, ha proceduto a qualificare e interpretare il concetto di “attività autonomamente organizzata”:
Sentenza numero 21203 del 5 Novembre 2004: non vi è autonoma organizzazione nel caso di:
Sentenze numero 3674, 3676, 3677 e 3678 del 16 Febbraio 2008: L'applicazione dell'Irap avviene quando:
La circolare numero 45/E del 2008, interviene per escludere l'assoggettamento generalizzato all'Irap dei lavoratori autonomi.
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che:
Gli elementi costitutivi del concetto di autonoma organizzazione sono dati da:
L'Agenzia delle Entrate ha fornito parametri di riferimento, da utilizzare da parte degli Uffici, ai fini dei controlli circa l'esistenza o meno dell'autonoma organizzazione.
I requisiti per essere professionista minimo e per essere escluso dall'Irap:
Ai fini dell'esclusione dall'assoggettamento ad Irap, il professionista deve aver soddisfatto i requisiti previsti dal regime dei minimi, indipendentemente dall'adesione al regime stesso.
Il professionista, che non soddisfi i requisiti previsti dal regime dei minimi, può comunque dimostrare l'inesistenza di un'autonoma organizzazione.
L'Agenzia delle Entrate non ha tuttavia fornito delucidazioni in merito al comportamento da adottare da parte del professionista che si ritenga escluso dal Irap. Su tale problematica si è espressa la circolare numero 2/IR del 5 Giugno 2008, emessa a cura dell'Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo la quale il professionista può seguire tre strade, tra loro alternative:
• compilazione del quadro IQ - Irap, versamento del tributo e conseguente richiesta di rimborso ; tale comportamento è il più prudente, in quanto non comporta l'insorgere di alcun rischio, se non quello di vedersi negato il rimborso. In tal caso è il contribuente che deve provare l'inesistenza dell'autonoma organizzazione e quindi il non assoggettamento ad Irap. Svantaggi di questo percorso sono dati dall'attesa dei tempi della giustizia tributaria e dall'esposizione finanziaria conseguente al versamento del tributo. Se si percorre tale strada, per quanto riguarda le tempistiche relative alla presentazione dell'istanza di rimborso, occorre tenere in debita considerazione il termine di 48 mesi, previsto dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 29 Settembre 1973.
• compilazione del quadro IQ ed omissione del versamento ; la percorrenza di tale strada dovrebbe comportare l'iscrizione a ruolo delle somme non versate (articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 29 Settembre 1973) e l'instaurazione di un contenzioso per discutere nel merito la sussistenza o meno dei requisiti necessari per l'esclusione dall'applicazione dell'Irap. Il contribuente dovrà provare l'insussistenza dell'autonoma organizzazione. Nel caso in cui l'Agenzia dovesse non convincersi circa l'insussistenza dell'autonoma organizzazione, al contribuente potrebbe accadere di vedersi negata la possibilità di impugnare la cartella di pagamento per rilievi di merito.
• omissione della compilazione del quadro IQ e del versamento ; in tale ipotesi, le conseguenze potrebbero essere date dalla possibile irrogazione di sanzioni dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta e dal fatto che l'onere della prova dell'esistenza di un'autonoma organizzazione passa a carico dell'Agenzia delle Entrate.