Il Ministero del lavoro ha emanato il decreto 9 luglio 2008 pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2008 avente per oggetto la “Modalita' di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio”
Oggetto: il decreto disciplina le modalità di tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo e il relativo regime transitorio.
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Modalita' di tenuta del registro Unico
La tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro puo' essere effettuata mediante la utilizzazione di
uno dei seguenti sistemi:
a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;
b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;
c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilita', in ogni momento, anche la inalterabilita' e la integrita' dei dati, nonche' la sequenzialita'
cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
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Luogo di tenuta e modalita' di esibizione
Il libro unico del lavoro e' conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese.
Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale.
I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonche' i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.
Obbligo di conservazione
Il libro unico del lavoro deve essere conservato per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima
Registrazione; lo stesso obbligo e' esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della presente semplificazione.
Regime transitorio e disposizioni finali
Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.
Sono abrogati dal 25 giugno il libro matricola e il registro d'impresa.