L'Articolo 82 della manovra ( D.L. 112 convertito il 5/8/2008 in attesa di pubblicazione sulla G.U.) .reca importanti modifiche alla tassazione di Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari e cooperative. In sintesi le novità che riguardano: Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP . - Deducibilità della variazione della riserva sinistri. - Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni . - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti . - Misure fiscali destinate alle società ed enti che esercitano attività assicurativa . - Imposta di registro contratti di locazione immobiliare. - Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi
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Vengono previste diverse variazioni in ambito di riserva sinistri riferita ai contratti di assicurazione - rami danni:
• la deducibilità nell’esercizio della variazione della riserva passa dal 60% al 30% e l’ eccedenza di tale riserva puo’ essere riportata per 18 esercizi invece che i precedenti 9.
Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni
Le banche e gli altri enti e società finanziarie dovranno anticipare una quota dell’imposta di bollo che passa dal 70% al 75% già a decorrere dall’anno in corso, all’85% per il 2009 ed al 95% per gli anni successivi.
Per le assicurazioni invece la percentuale dell’acconto passa dal 12,5% al 14% già a partire dall’anno in corso, al 30% per il 2009 ed al 40% per gli anni successivi.
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
Diminuisce la percentuale di deduzione delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio che passa dallo 0,4% attuale allo 0,3% mentre l’eccedenza è deducibile in 18 esercizi invece che gli attuali 9.
Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso.
Misure fiscali destinate alle società ed enti che esercitano attività assicurativa
Per il periodo d’imposta in corso l’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita è aumentata allo 0,390% , mentre per il successivo periodo l’aumento passa dall’attuale 0,3% allo 0,350%.
E’ previsto che si applichi un’imposta di registro pari all’1% per le locazioni di immobili strumentali e del 2% per le locazioni di immobili abitativi, poste in essere nell’ambito di gruppi bancari ed assicurativi, di società consortili e cooperative con funzioni consortili.
Le modalità verranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi
Proroga al 1° gennaio 2009 dell’abrogazione dell’esenzione IVA sulle prestazioni di carattere ausiliario svolte nell’ambito di gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi , prevista dall’articolo 1, comma 262, della LF per
il 2008.
Disposizioni tributarie riguardanti taluni fondi d’investimento immobiliare
Sui fondi di investimento immobiliare chiusi, che presentano i requisiti di cui al comma 18, è prelevata un’imposta patrimoniale pari all’1%, calcolata sull’ammontare del valore netto dei fondi.
L’imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Il prelievo non si applica ai fondi quotati nei mercati regolamentati o con un patrimonio pari almeno a 400 mln di euro, e qualora le quote sono detenute per almeno il 50% da enti di previdenza obbligatori ed enti non commerciali.
L’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria realizzati in dipendenza di cessione o rimborso di quote di partecipazione in fondi immobiliari chiusi “familiari”, è dovuta nella misura del 20%.
Abolizione di agevolazioni in materia di stock option
Le plusvalenze derivanti da stock options contribuiranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente e saranno quindi sottoposti all’aliquota IRPEF progressiva, in luogo dell’attuale aliquota del 12,5%, applicabile solo in particolari casi ed al verificarsi di specifiche condizioni.
La disposizione si applica alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
Tali redditi sono tuttavia esclusi dalla base imponibile calcolata a fini contributivi.