L’articolo 3 della Legge di conversione del D.L. 112/2008 prevede l’esenzione di alcune plusvalenze da cessione di partecipazioni; nello specifico vengono esentate quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, di cui alla lettera c, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR n. 917 del 1986, nonché quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni o partecipazioni che rappresentino una partecipazione non qualificata al capitale o patrimonio della società di cui alla lettera c-bis, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR n. 917 del 1986.
La legge di conversione del 5 agosto 2008 deve ancora essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
L'articolo continua dopo la pubblicità
L’articolo 3 del D.L. 112 del 25/7/2008 convertito in legge in data 5 agosto 2008, prevede l’esenzione di alcune plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni quali quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di :
a condizione che siano costituite da non più di sette anni e detenute da almeno tre anni.
L’esenzione è subordinata alla condizione che dette plusvalenze devono essere reinvestite entro due anni dal loro conseguimento, in società di persone o capitali di cui agli artt. 5 e 73, comma 1, lettera a), TUIR n. 917 del 1986,
che svolgono la medesima attività mediante sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale, purché si tratti di società costituite da non più di tre anni (c.d. start-up).
L’ammontare dell’esenzione prevista non può superare il quintuplo del costo sostenuto dalla società (le cui partecipazioni sono oggetto di cessione), nei cinque anni antecedenti la cessione, per l’acquisto o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per le spese di ricerca e sviluppo.
La norma non chiarisce se l'esenzione si applica al momento della vendita o se a posteriori dopo il reinvestimento entro i due anni, e non prevedendo l'emanazione di decreti attuati necessita di chiarimenti.