II legislatore italiano ha recepito la prima e la seconda direttiva antiriciclaggio rispettivamente con il d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito con modificazioni dalla I. 5 luglio 1991, n. 197) e con iI d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
La L. n. 197/1991 (c.d. legge antiriciclaggio) contiene disposizioni per limitare I'uso del contante e di titoli al portatore nelle transazioni e per prevenire I' utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di proventi illeciti. Essa ha realizzato un coinvolgimento diretto del sistema bancario e parabancario nel controllo delle movimentazioni finanziarie, prevedendo I'incanalamento delle transazioni di importo rilevante verso il sistema degli intermediari abilitati affinchè negli archivi di questi ultimi possano essere registrate e conservate Ie relative operazioni; al contempo, ha imposto ai suoi destinatari un obbligo di segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) delle operazioni ritenute sospette.
II d.lgs. n. 56/2004, nel recepire la seconda direttiva comunitaria, ha esteso I'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti e rinforzato gli strumenti di contrasto del reato di riciclaggio, modificando al contempo I'impianto delle sanzioni amministrative connesse alla violazione della disciplina. II contenuto e Ie modalità esecutive degli obblighi introdotti dal decreto nei confronti dei professionisti sono definiti dal D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, recentemente integrato dal D.M. 10 aprile 2007, n. 60 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.
La direttiva 2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio) ha innovato profondamente la materia, estendendo I'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alla lotta al finanziamento del terrorismo . A tal fine il decreto attuativo detta misure finalizzate a tutelare I'integrità del sistema finanziario e la correttezza dei comportamenti svolgendo la correlativa azione di prevenzione in coordinamento con Ie attività di repressione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Da qui discende la previsione di obblighi di identificazione più complessi di quelli imposti in precedenza: iI legislatore comunitario parla di "adeguata verifica" dell'identità della clientela, sulla scorta di un criterio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (c.d. approccio basato sui rischio). La direttiva si sofferma inoltre sull'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nonchè sulle procedure di controllo interno, che devono garantire I'osservanza delle misure antiriciclaggio da parte del personale dipendente degli enti e delle persone soggette alla direttiva stessa.
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Tra le modifiche di maggiore rilievo ricordiamo:
Non tutte Ie norme contenute nel decreto sono immediatamente applicabili, essendo espressamente prevista I'emanazione di più provvedimenti attuativi .
Per tale motivo il Ministero dell' economia e delle finanze, con la circolare 19 dicembre 2007, prot. 125367, ha specificato che, come previsto dall' art. 66, co. 1 del decreto, fino all'adozione di detti provvedimenti attuativi restano in vigore, in quanto compatibili, Ie disposizioni emanate in attuazione della disciplina abrogata : con particolare riferimento ai professionisti, si tratta del d.m. 3 febbraio 2006 n. 141 e delle relative istruzioni operative (provvedimento UIC 24 febbraio 2006). La stessa circolare ha fornito alcune " Iinee guida " essenziali per raccordare Ie vigenti disposizioni applicative al nuovo testo di legge.
Tra le principali indicazioni citiamo:
Si ricorda che l'art. 62, co. 3 del decreto ha disposto la soppressione dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC) e I'attribuzione delle relative competenze all' Unità di Informazione Finanziaria per I'ltalia (UIF) , istituita presso la Banca d'Italia. A quest'ultima sono trasferiti poteri e competenze dell'UIC, insieme alle relative risorse umane e finanziarie.
L'art. 12, co.1 del decreto in particolare individua i professionisti destinatari della normativa:
Nell'elencazione non figurano gli iscritti nel registro dei revisori contabili , che vengono equiparati alle società iscritte nell'albo Consob di cui all'art. 161 Tuf e insieme ad esse elencati tra i destinatari della normativa ai sensi del successivo art. 13.
L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non trova applicazione per le informazioni che i professionisti (e soggetti interessati alla disciplina) ricevono da un proprio cliente, o che ottengono riguardo lo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Le Holding di partecipazione (ex art. 113 TUB) sono escluse dagli adempimenti antiriciclaggio. Tuttavia, permane in capo a tali soggetti I'obbligo di comunicazione all' Anagrafe Tributaria, di tutti i rapporti in essere ed in particolare Ie partecipazioni, Ie associazioni in partecipazione, i finanziamenti ricevuti ed effettuati, i prestiti obbligazionari emessi o sottoscritti, il cash pooling, il rilascio di garanzie, Ie lettere di patronage.
Si analizzano, in sintesi, i suddetti obblighi.
1. OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L'art. 16 del decreto disciplina gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili.
L'obbligo di adeguata verifica della clientela insorge in capo ai professionisti che svolgono la loro attività professionale in forma individuale, associata o societaria:
Per una corretta interpretazione della norma si rende necessario definire alcuni concetti:
Cliente |
II soggetto al quale i soggetti di cui agli artt. 12 e 13 (professionisti e revisori contabili) rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico. |
Mezzi di pagamento |
il denaro contante, gli assegni, i vaglia postaIi, gli ordini di accreditamento o di pagamento, Ie carte di credito e Ie altre carte di pagamento, Ie polizze assicurative trasferibili, Ie polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie. |
Operazione |
Un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale. |
Operazione frazionata |
Un'operazione unitaria sotto iI profilo economico, di valore pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti Iimiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale. |
Operazione collegata |
Operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette. |
Prestazione professionale |
Prestazione correlata con Ie attività svolte dai soggetti indicati agli artt. 12 e 13 (professionisti e revisori contabili), della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata. |
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano nei seguenti casi:
Resta comunque fermo l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
L' “adeguata verifica della clientela” si traduce, ai sensi dell'art. 18 del decreto, nelle seguenti attività : (1) idenfiticazione e verifica dell'identità del cliente e (2) identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo:
Si devono raccogliere i seguenti dati: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA.
• in caso di società :
- la persona fisica o Ie persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso iI possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale.
- la persona fisica o Ie persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sullo direzione di un'entità giuridica;
• in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi :
- se i futuri beneficiari sono gia stati determinati. la persona fisica o Ie persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- se Ie persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce I'entità giuridica;
- la persona fisica o Ie persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".
L'identificazione e verifica del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.
Per identificare e verificare I'identità del titolare effettivo si può:
Ai sensi dell' art. 20, I'obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere assolto calibrandolo in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui si tratta (“ approccio basato sul rischio ”).
Il professionista dovrà pertanto effettuare una valutazione del rischio fin dal momento in cui riceve I'incarico, astenendosi dall'adempiere alla prestazione nel caso in cui i risultati di detta valutazione sconsiglino del tutto I'instaurarsi del rapporto professionale (“ obbligo di astensione ” ai sensi art. 23 del decreto).
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono esclusi per le seguenti categorie di clienti:
- soggetti indicati dall'art. 11 commi 1 e 2 del decreto: intermediari finanziari, SIM, SICAV, imprese di assicurazione, intermediari finanziari ex art. l07 TUB, intermediari finanziari ex art. l06 TUB ecc.
- enti creditizi e finanziari comunitari.
Nei confronti delle società fiduciarie il professionista è tenuto ad espletare Ie procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni (in tal senso CNDC).
Gli obblighi in commento sono altresì esclusi in relazione ad alcune categorie di prodotti (contratti di assicurazione, forme pensionistiche, moneta elettronica ecc.).
L'Ufficio Italiano Cambi con il documento del 21/06/06 aveva fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di identificazione della clientela in alcune situazioni particolari . Si ricorda, in particolare:
Ulteriori chiarimenti sono giunti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota del 12 giugno 2008 prot. 65633) a fronte dei quesiti inviati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Tra le questioni più di interesse si citano:
2. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
Per quanto concerne gli obblighi di conservazione i professionisti sono chiamati a:
Per quanto concerne gli obblighi di registrazione i professionisti devono tener memoria (e conservare per 10 anni) le seguenti informazioni:
Le suddette informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dal compimento dell'operazione o dalla fine della prestazione professionale .
Le informazioni registrate secondo Ie modalità sopra descritte sono utilizzabili ai fini fiscali secondo Ie disposizioni vigenti e, dunque, al ricorrere dei presupposti di cui ai d.p.r. 600/1973 e d.p.r. 633/1972.
Quanto alle modalità di registrazione , I'art. 38 prevede in alternativa I'istituzione:
II registro della clientela, che deve essere tenuto in maniera ordinata e senza spazi bianchi ne abrasioni, è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista obbligato o da un suo collaboratore delegato per iscritto, con I'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e I'apposizione della firma delle suddette persone. ll registro cartaceo della clientela può essere tenuto manualmente o anche con modalità informatiche (in questo caso non si applicano i parametri fissi previsti per I'AUI).
3. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
L'art. 41, co. 1, del decreto dispone che i soggetti obbligati inviano alla UIF una segnalazione relativa all'operazione sospetta “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
Ai fini dell' individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio, si fa presente che I'allegato C al provvedimento Uic 24 febbraio 2006, applicabile in quanto compatibile fino alla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi, contiene un elenco dei principali indicatori di anomalia cui fare riferimento. In tal senso continueranno a rilevare Ie operazioni nelle quali si prevede I'utilizzo di ingenti somme in contanti o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto all'operazione posta in essere e quelle effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato; ancora, il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; la presenza di soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite ecc.
La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo . I professionisti devono trasmettere la segnalazione direttamente all' UIF o, in alternativa, all'ordine professionale di appartenenza . In quest'ultimo caso, I'ordine professionale dovrà trasmettere senza ritardo la segnalazione ricevuta integralmente alla UIF, eliminando il nominativo del professionista segnalante.
Si ricorda che il professionista che adempie all'obbligo di segnalazione non è penalmente responsabile per il reato di violazione del segreto professionale .
L'art. 48 impone alla UIF I'obbligo di comunicare al segnalante, ovvero al segnalante per il tramite degli ordini professionali, I'inoltro della segnalazione alle autorità investigative. II professionista, perciò, dovrà essere informato sia in caso di inoltro della segnalazione agli organi di vigilanza (DIA e Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza), sia in caso di avvenuta archiviazione della stessa.
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE
L'art. 54 del decreto pone in capo ai professionisti I'obbligo di adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. Dette misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
Violazione |
Sanzione |
Inosservanza dell'obbligo di adeguata verifica della clientela |
Multa da 2.600 € a 13.000 € |
Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente o delle operazioni effettuate |
Multa da 2.600 € a 13.000 € |
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette |
Sanzione pecuniaria da 5.000 € a 200.000 € |
Omessa istituzione dell'archivio informatico o del registro della clientela |
Sanzione pecuniaria da 5.000 € a 50.000 € |
Omessa segnalazione di operazioni sospette |
Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata |