Speciale Pubblicato il 23/06/2008

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Manovra estate 2008 - perequazione tributaria

di Rag. Lumia Luigia



Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 giugno 2008 ha approvato una manovra, articolata su un decreto-legge ed un disegno di legge, “per il varo di disposizioni complessivamente volte a promuovere lo sviluppo (anche mediante misure di semplificazione di procedimenti amministrativi concernenti la libertà di iniziativa economica), a restituire potere d’acquisto ai cittadini, a razionalizzare l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione amministrativa, a perseguire obiettivi di perequazione tributaria ed a semplificare procedimenti che incidono su questi
In materia di lavoro la manovra si propone di incoraggiare la maggiore propensione delle imprese ad assumere attraverso la de-regolazione della gestione dei rapporti di lavoro; promuovere una più agevole regolarizzazione di tutti quei rapporti di lavoro che oggi sono quasi sempre irregolari; superare ogni limite alla piena cumulabilità dei redditi da lavoro e da pensione.
Il Consiglio dei Ministri, per quanto riguarda la parte economico-finanziaria che ci riguarda, ha approvato anche un “ Documento di programmazione economico-finanziario per gli anni 2009-2013”.
Ma vediamo la sintesi delle principali novità contenute nella bozza delle disposizioni in materia fiscale che confluiranno nel decreto legge. Prima della pubblicazione sulla Gazzetta sono sempre possibili ulteriori modifiche:

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Aumenta il carico fiscale per le società petrolifere

Aiuti per i piu' deboli

Istituzione di un fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (art.6)
Viene istituito un fondo speciale a favore dei cittadini meno abbienti che verrà in parte alimentato con le somme prelevate dal comparto petrolifero e da altre norme contenute nella manovra nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente.


Istituzione della carta acquisti per aiutare le fasce deboli a far fronte all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette della luce (art. 7)
La carta acquisti verrà concessa su domanda degli interessati e l’onere sarà a carico dello stato. I criteri e le modalità verranno individuati con successivo decreto.

Banche,Assicurazioni,Fondi patrimoniali nella morsa fiscale

Stretta per banche ed assicurazioni e aumento della base imponibile IRES e IRAP (art.8-9-11)
Viene previsto che gli interessi passivi sono deducibili dalla base imponibile IRES e IRAP nei limiti del 96% del loro ammontare. Cambia la deducibilità della variazione della riserva sinistri e viene ridotta la deducibilità del fondo svalutazioni crediti.


Fondi di investimento immobiliare “familiari” (art. 14)
Viene istituita un’imposta patrimoniale da applicarsi sull’ammontare del valore dei fondi immobiliari chiusi, nella misura dell’1%.
La ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi passa dal12,50% al 20%.
Inoltre si presume residente nel territorio dello stato chi possiede piu’ del 50 per cento delle quote di tali fondi, sia direttamente che per interposta persona.

Stock option e cooperative a mutualità prevalente

Abolizione delle agevolazioni in materia di stock option (art.15)
L’attuale regime di favore cessa con l’entrata in vigore del decreto, e l’assegnazione delle azioni ai dipendenti verrà progressivamente sottoposto a tassazione.


Cooperative a mutualità prevalente (art.16 e 17)
Obbligo per le società cooperative di destinare il 5% dell’utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.
Aumento della ritenuta di imposta al 20% sugli interessi corrisposti ai propri soci persone fisiche.

Redditometro, Vigilanza dei trasferimenti delle residenze all'estero, Adesione ai verbali di constatazione

Piano straordinario di controllo finalizzato all’accertamento sintetico dei redditi (art.23)
Viene pianificata l’esecuzione di un piano di controlli straordinario mediante applicazione del redditometro.
Gli Uffici sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, eventualmente integrati dall’attività istruttoria, procederanno a selezionare i soggetti da sottoporre a controllo.


Evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche(art.24)
Chi trasferisce la propria residenza all’estero sarà sottoposto a vigilanza per verificare l’effettività del trasferimento. Il controllo verrà esteso a tutti quelli che hanno trasferito la residenza all’estero a partire dal 1° gennaio 2006. Il controllo verrà effettuato dai Comuni in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.


Adesione ai verbali di constatazione (art. 25)
L’adesione ai verbali di constatazione da parte del contribuente comporta la riduzione delle sanzioni a metà e la possibilità di rateizzare le somme dovute.