La detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi delle auto sono un tema in grado di influenzare notevolmente la scelta dell'acquirente. Posso detrarre l'IVA pagata come azienda? E se sono un professionista? Come mi devo comportare con i costi di mantenimento dell'auto? In questo approfondimento le risposte a queste domande.
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La norma che stabilisce la detraibilità dell’IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, è l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico IVA).
Il testo in vigore nel 2018 non ha subito modifiche successive e prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguardi «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione.
Quindi in generale è possibile detrarre il 40% dell'IVA sostenuta congiuntamente all'acquisto dell'automobile. Questo limite vige in quanto c'è la presunzione che l'autovettura risponda ad un utilizzo promiscuo più che esclusivo, infatti molto spesso l'auto viene impiegata sia ai fini esclusivamente aziendali, che ai fini personali.
Anche l'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
La percentuale di detraibilità è forfettaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore.
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E’ sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri, ed è stato superato anche il riferimento alla classificazione del Codice della strada.
La detraibilità dell’Iva è la seguente:
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Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività (art. 164 TUIR).
Ricordiamo che la Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) ha modificato i limiti di deducibilità previsti all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l'intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l'acquisto delle auto. In particolare mentre prima della modifica, il limite di rilevanza fiscale per:
a partire dal 2017, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.
In concreto, come evidenziato nella Relazione illustrativa alla legge di bilancio, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
Applicando la stessa percentuale di beneficio, con la modifica in esame, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan. Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro.
A partire dal 2018, per quanto riguarda l'esclusione delle auto dal super ammortamento, sono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in:
Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (per tutto il 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis, mentre l'agevolazione era stata estesa anche ai veicoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR).
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Per quanto riguarda i veicoli a deducibilità limitata, di cui all’articolo 164 comma 1 lettera b), quindi quelli non esclusivamente strumentali, esiste un doppio limite di deducibilità: un limite di deducibilità percentuale (20% in generale e 80% per agenti e rappresentanti) e un limite al valore fiscalmente riconosciuto.
In relazione al costo massimo fiscalmente riconosciuto, sono previsti i seguenti limiti di costo, la cui eccedenza sarà indeducibile:
Tipologia mezzo |
Imprese |
Agenti e rappresentanti |
Automobili |
18.075,99 |
25.822,84 |
Autocaravan |
18.075,99 |
25.822,84 |
Motocicli |
4.131,66 |
4.131,66 |
Ciclomotori |
2.065,83 |
2.065,83 |