La legge Finanziaria 2008 ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore fiscale di acquisto di partecipazioni sociali e terreni edificabili.
La norma permette di considerare ai fini fiscali, anziché il costo storico di acquisto dei suddetti beni, il valore stimato degli stessi alla data del 01.01.2008, previo versamento di una imposta sostitutiva.
L’affrancamento del costo di partecipazioni e terreni è sicuramente un’operazione da valutare dal punto di vista della convenienza fiscale, consentendo il più delle volte un cospicuo risparmio di imposta in occasione della successiva cessione dei beni.
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I requisiti di legge
Requisiti soggettivi:
Possono avvalersi della norma agevolativa:
- le persone fisiche;
- le società semplici e le società e le associazioni ad esse equiparate;
- gli enti non commerciali;
- i soggetti non residenti per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia.
Requisiti oggettivi:
L’affrancamento può riguardare:
- partecipazioni sociali, qualificate e non, in società non quotate detenute al di fuori dell’attività d’impresa;
- terreni edificabili e con destinazione agricola.
Costo fiscale:
L’affrancamento comporta il versamento di una
imposta sostitutiva da applicare sul valore periziato con le seguenti aliquote:
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.
L’imposta potrà essere versata in
unica soluzione, ovvero in tre rate di pari importo maggiorate degli interessi legali al 3%.
Il maggior valore dovrà risultare da un’apposita
perizia di stima, la quale dovrà riferirsi all’intero patrimonio sociale. Essa potrà essere redatta solo da un soggetto iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri o dei Revisori, e dovrà essere asseverata
entro il 30 giugno 2008 (se la perizia è redatta per conto della società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito di impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei 4 successivi. Se è invece redatta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli o quote, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascun possessore).
Possibili applicazioni della norma sull’affrancamento e calcoli di convenienza
Cessione dei beni rivalutati
La “rivalutazione” del costo fiscale di acquisto di terreni e partecipazioni ha come beneficio immediato quello di
azzerare (o ridurre) l’eventuale plusvalore emergente in sede di successiva cessione dei beni (ai sensi dell’art. 67 comma 1 del TUIR).
In riferimento alle partecipazioni sociali il calcolo di convenienza può essere così sintetizzato:
costo affrancamento (imposta sostitutiva + costo perizia)
VS
risparmio di imposta in termini di minor capital gain
|
Esempio:
Il Socio A detiene una quota di nominali Euro 40.000 nella società ALFA S.r.l., pari al 50% del capitale sociale. Il 100% di ALFA S.r.l. viene stimato pari ad Euro 600.000.
Il socio A ha necessità di cedere la propria quota a terzi.
In assenza di affrancamento avremo:
- capital gain = prezzo vendita quota A – valore di carico fiscale quota A = 300.000 € – 40.000 € = 260.000 €
- quota imponibile = 260.000 € x 40% = 104.000 €
- tassazione in capo al socio (per ipotesi aliquota IRES al 43%) = 44.720 €
Con affrancamento avremo:
- imposta sostitutiva = 300.000 * 4% = 12.000 €
- costo perizia (stimato) = 4.000 €
- capital gain = 300.000 € - 300.000 € = zero
- costo totale = 16.000 €
Successione nell’azienda
L’affrancamento del valore delle partecipazioni può risultare utile anche in vista di passaggi generazionali o di trasferimenti di azienda (o rami di azienda) per donazione o successione ereditaria.
Ai fini fiscali, infatti, gli eredi o i beneficiari della donazione assumono le quote di partecipazione ricevute ai medesimi valori del
de cuius o del donante.
L’affrancamento delle quote entro fine giugno 2008 garantirebbe il trasferimento agli eredi (o ai beneficiari della donazione) di quote di partecipazione “rivalutate” fiscalmente e quindi prive di alcuna tassazione latente.