Speciale Pubblicato il 13/11/2007

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Il bilancio consolidato nazionale – caratteri generali

di Dott. Stefano Ferrara



Nel seguito riassumiamo gli aspetti generali riguardanti l’istituto del consolidato fiscale nazionale, strumento utile per i gruppi societari che realizzano la pianificazione del complessivo carico tributario.

L’istituto del consolidato fiscale è regolato dagli articoli 117-129 del TUIR.
Tramite tale istituto i gruppi societari possono determinare il proprio reddito imponibile, ai fini IRES, in capo al soggetto controllante. Per i gruppi societari non è previsto, dal punto di vista civilistico, l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo.

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Caratteri generali dell'istitutodel consolidato fiscale nazionale

La tassazione di gruppo può essere effettuata se ricorrono le seguenti condizioni:
Il controllo deve sostanziarsi fin dall’inizio del primo periodo di tassazione.

Alle società o agli enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato Italiano, possono optare per il consolidato fiscale solamente in qualità di controllanti e nel rispetto delle seguenti condizioni:
L’opzione per il consolidato fiscale ha durata triennale a condizione che in questo periodo venga sempre rispettato il requisito del controllo.

Non possono aderire al consolidato fiscale, secondo quanto previsto dall’articolo 126 del TUIR, i seguenti soggetti:
La base imponibile IRES per il gruppo sarà data dalla somma i redditi di ogni società; a tale somma verranno applicate le rettifiche di consolidamento indicate dall’articolo 122 del TUIR. Sul reddito complessivo globale così ottenuto si procederà a liquidare l’IRES.

La tassazione di gruppo rappresenta una facoltà, che si esplicita nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate di un’opzione. Tale opzione può essere esercitata a coppia tra la consolidante e ognuna società consolidata e vale per tre anni; tale esercizio deve avvenire entro il ventesimo giorno del sesto mese dell’esercizio in cui ha inizio.
Non vi è l’obbligo per ogni società appartenente al gruppo di aderire al consolidato fiscale.

Esiste la possibilità di realizzare molteplici consolidati fiscali all’interno dello stesso gruppo societario, a patto che la medesima società non rivesta la duplice qualità di controllante e controllata in modo simultaneo, secondo quanto disposto dall’articolo 119, comma 1, del TUIR.

L’opzione è efficace se vengono rispettate le condizioni previste dall’articolo 119 del TUIR e dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 giugno 2004.
La “Fiscal Unit” non rappresenta un autonomo soggetto d’imposta. Ogni società aderente al consolidato fiscale continua ad essere titolare di un’obbligazione tributaria.

COMPITI DELLA SOCIETA’ CONSOLIDATA:

- redige e presenta la propria dichiarazione dei redditi (no liquidazione IRES);
- deve effettuare delle comunicazioni alla società consolidante alla fine di calcolare il reddito complessivo globale;
- obbligo di collaborazione affinché la consolidante adempia ai propri doveri nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

COMPITI DELLA SOCIETA’ CONSOLIDANTE:
- comunica all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale;
- redige e presenta la propria dichiarazione dei redditi senza liquidare l’IRES;
- determina il reddito complessivo globale;
- presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato;
- liquidazione IRES del gruppo.

RESPONSABILITA’ DELLA CONSOLIDANTE:

- per la maggiore imposta IRES accertata e conseguenti interessi riferita al reddito complessivo globale;
- adempimento degli obblighi relativi alla determinazione del reddito complessivo globale;
- pagamento in via solidale di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 127 (eventualmente) irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

RESPONSABILITA’ SOCIETA’ CONSOLIDATA:
- solidale con l’ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi;
- per la sanzione riferita alla maggiore imposta accertata
- per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b) dell’art. 127


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