Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali
Viene previsto a partire al 1 gennaio 2008 un nuovo regime che prevede particolari semplificazioni e agevolazioni ai fini Iva e del reddito, per le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa, che nell’anno solare precedente abbiamo conseguiti ricavi non superiori a 30.000 euro.
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Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali
Viene previsto a partire al 1 gennaio 2008 un nuovo regime che prevede particolari semplificazioni e agevolazioni ai fini Iva e del reddito, per le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa, che nell’anno solare precedente abbiamo conseguiti ricavi non superiori a 30.000 euro.
A chi si applica
Condizioni soggettive sono dunque:
- ricavi o compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- mancanza di cessioni all’esportazione;
- mancanza di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- mancanza di acquisti nel triennio solare precedente di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Vantaggi:
- aliquota d’imposta sostitutiva pari al 20 per cento;
- pagamento delle imposte in un’unica soluzione;
- non soggezione agli studi di settore;
- esclusione dall’obbligo di presentazione degli elenchi Iva clienti e fornitori;
- esclusione da IRAP
- determinazione del reddito con il criterio di cassa anche da parte delle imprese
- riduzione degli adempimenti contabili.
Niente addebito di Iva e no detrazione Iva sugli acquisti
I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta.
Restano deducibili i contributi previdenziali versati.
Possibilità di optare per il regime ordinario e Cessazione del regime
I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 30.000,00 euro di oltre il 50 per cento e comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Se invece i compensi non sono superiori del 50% il regime cessa dall’anno successivo.
(art.4 c. da 1 a 21)