Speciale Pubblicato il 22/10/2007

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Finanziaria 2008 - ottava parte - semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali

di Rag. Lumia Luigia



Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali
Viene previsto a partire al 1 gennaio 2008 un nuovo regime che prevede particolari semplificazioni e agevolazioni ai fini Iva e del reddito, per le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa, che nell’anno solare precedente abbiamo conseguiti ricavi non superiori a 30.000 euro.

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Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali

Viene previsto a partire al 1 gennaio 2008 un nuovo regime che prevede particolari semplificazioni e agevolazioni ai fini Iva e del reddito, per le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa, che nell’anno solare precedente abbiamo conseguiti ricavi non superiori a 30.000 euro.

A chi si applica

Condizioni soggettive sono dunque:

Vantaggi:

Niente addebito di Iva e no detrazione Iva sugli acquisti

I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta.
Restano deducibili i contributi previdenziali versati.

Possibilità di optare per il regime ordinario e Cessazione del regime

I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 30.000,00 euro di oltre il 50 per cento e comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Se invece i compensi non sono superiori del 50% il regime cessa dall’anno successivo.
(art.4 c. da 1 a 21)