Proseguiamo la trattazione dell'art. 3 del disegno di legge sulla Finanziaria 2008 che tratta della " Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA "
mettendo in evidenza le seguenti modifiche:
- Abolizione del prospetto EC
- Spese di rappresentanza
- Consolidato fiscale IRES nazionale e mondiale
- Tassazione imprese individuali e società di persone al 27,5%
- Trasferimento di complessi aziendali mediante operazioni di fusione, scissione e conferimento
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Abolizione del prospetto EC
Viene abolito il comma 4, lett. B) dell’art. 109 nella parte che prevedeva l’indicazione in un prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi (quadro EC) dei costi non imputati a conto economico dedotti extracontabilmente.
Per effetto di tali modifiche a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 non saranno più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti.
La disposizione ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
In via transitoria , resta ferma l’applicazione dell’articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva con aliquota dell’uno per cento; l’imposta sostituiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
(art.3 c.1 lett. o modifica l’art. 109 del TUIR, art. 3 c.2)
Spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.
Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previsti dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento.
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.;
(art.3 c.1 lett. n modifica l’art. 108 del TUIR)
Consolidato fiscale IRES nazionale e mondiale
Le modifiche sono in parte conseguenti alle modifiche già illustrate sugli interessi passivi e in parte di autonoma natura.
La relazione illustrativa premette che essendo l’accesso al regime del consolidato un beneficio in sé, non è strettamente necessario prevedere per tali imprese ulteriori benefici per incentivare l’applicazione di una disciplina già di per sé agevolativa.
Viene pertanto previsto:
- l’eliminazione del beneficio sui dividendi
- l’eliminazione del beneficio sul pro-rata patrimoniale
- l’eliminazione del beneficio sulla neutralità del trasferimento intra-gruppo di beni singoli.
Di conseguenza è stato riformulato l’art. 122 che prevede che
- La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.
- Ne consegue che la società o ente controllante non apporterà più alla somma algebrica dei redditi del consolidato nazionale le cd. Rettifiche di consolidamento recate dalle lett. A) b) e c) del coma 1 dell’art. 122 del TUIR, ora aboliti.
- Nell’ambito del consolidato mondiale, la soppressione del beneficio dell’esclusione della quota imponibile dei dividendi è ottenuta mediante l’abrogazione dell’art. 134 del TUIR.
- Consequenziale alla soppressione del beneficio dei trasferimenti infragruppo in neutralità di singoli beni è l’abrogazione degli articoli 123 e 135 del TUIR concernenti il regime di tali trasferimenti, rispettivamente, in seno al consolidato nazionale e mondiale.
- E’ stata inoltre allineata la data di scadenza del versamento IRES con quella dell’opzione per la tassazione di gruppo (art.119 c. 1 lett.d)
- Vengono inoltre stabilite dal c. 2 dell’art. 3 del disegno di legge, decorrenze differenziate per le modifiche apportate nell’ambito della disciplina del consolidato in tema di eliminazione dei benefici.
Per quanto riguarda l’eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, le modifiche hanno effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1 settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
(art.3 c.1 lett. P,q,r,s,t modifica l’art. 119, 122, abroga gli art. 123 e 135, inserisce il 139 bis; art. 3 c. 2 per le decorrenze)
Tassazione imprese individuali e società di persone al 27,5%
A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato,in contabilità ordinaria, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.
In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 5 e le altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
In caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale.
Verrà emanato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con le disposizioni attuative del regime, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini e alle modalità dell’opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell’imposta.
(art. 3 c.5 e 7)
Trasferimento di complessi aziendali mediante operazioni di fusione, scissione e conferimento
Vengono previste modifiche di varia natura:
- estensione del regime di neutralità fiscale, attualmente valevole solo per i conferimenti di aziende tra soggetti residenti, anche ai conferimenti tra soggetti non residenti di aziende collocate in Italia; la collocazione dei conferimenti di azienda fra le operazioni neutrali implica che, similmente alle fusioni e alle scissioni, tali operazioni non sono realizzative per il conferente, né di plusvalenze, né di minusvalenze.
- In alternativa alla neutralità è previsto sia per i conferimenti di aziende che per le fusioni e scissioni, l’applicabilità di un regime di imposizione sostitutiva al 18 per cento, allo scopo di veder riconosciuti i maggiori valori emergenti nel bilancio della società conferitaria. La scelta del regime d’imposizione sostitutiva compete alla società conferitaria, cosi’ come nella fusione e nella scissione compete alla società beneficiaria di tali operazioni, ed è una scelta che riguarda i singoli cespiti e non la plusvalenza nel suo complesso emergente dal trasferimento di tutti i beni.
- L’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva puo’ essere richiesta non solo nella dichiarazione dei redditi relativa a quello in cui interviene l’operazione, ma anche in quello successivo.
Si attende un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze per l’adozione delle disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali.
(art. 3 c. da 8 a 11)