Speciale Pubblicato il 16/10/2007

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Finanziaria 2008 - prima parte - punto per punto le novità previste dal disegno di legge per le persone fisiche

di Rag. Lumia Luigia



 

Finanziaria 2008 - Prima Parte

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ICI – nuove detrazioni per l’abitazione principale

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille da calcolare sul valore imponibile dell’abitazione stessa.
L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L’ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale  si applica qualora i soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo IRPEF non superiore a 50.000 euro.

Detrazioni per i contratti di locazione

Detrazione per gli inquilini
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della , (non solo quindi ai convenzionati, ma a tutti i contratti) spetta una detrazione complessivamente pari a:
        a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
        b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.;
Detrazione per gli inquilini giovani
Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della , per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori spetta per i primi tre anni una detrazione cosi’ articolata:
        a) euro 991,6 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
        b) euro 495,8 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.;
  Le detrazioni da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
Le detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Novità assoluta, se la detrazione spettante è di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Le nuove tipologie di detrazioni decorrono dal periodo di imposta 2007.
Restano comunque esclusi i contribuenti che non hanno alcun reddito, ovvero, hanno esclusivamente redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, in quanto non hanno una imposta lorda da considerarsi incapiente.

Assegno di mantenimento

Il disegno di legge 1817 Finanziaria 2008 prevede un regime di maggior favore, rispetto a quello previsto per il periodo di imposta 2007, a favore dei contribuenti che percepiscono l’assegno di mantenimento a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
L’assegno di cui si parla è quello destinato al mantenimento del coniuge, che per chi lo riceve viene assimilato a reddito di lavoro dipendente e per chi lo corrisponde viene considerato onere deducibile dal reddito.
Non bisogna confondere questo assegno con quello corrisposto al coniuge per il mantenimento dei figli, che rimane escluso dalle previsioni in commento.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento, ai contribuenti che percepiscono l’assegno di mantenimento, di una detrazione forfetaria, definita per tre fasce di reddito complessivo, di ammontare pari a quella prevista, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di pensione.
La detrazione non deve essere ragguagliata ad anno in quanto non correlata allo svolgimento di alcuna attività e pertanto si traduce in una vera e propria soglia di esenzione.
Non possono tuttavia essere fruite unitamente a quelle spettanti per i redditi di lavoro dipendente o pensione.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge prevede che la norma in esame comporterà per gli aventi diretti una maggiore detrazione media pari a 440,00 euro per ognuno dei 50.000 soggetti che dichiarano gli assegni periodici in oggetto

Esenzione IRPEF per i fabbricati

Il comma c.7 dell’art. 2 del disegno di legge della Finanziaria 2008 prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.
La disposizione di applica a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Detrazioni per carichi di famiglia e rendita della prima casa

I c. 9 e 10 dell’art. 2 del ddl Finanziaria 2008 prevedono che le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro siano calcolate sul reddito complessivo, al netto della rendita dell’immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Il reddito dell’immobile viene determinato catastalmente e deve essere rapportato al periodo dell’anno di sussistenza della destinazione ad abitazione principale in proporzione alla quota di possesso.
La disposizione è finalizzata ad evitare che il reddito dell’abitazione principale e quello delle relative pertinenze rilevino ai fini della determinazione della detrazione per carichi di famiglia e ai fini della determinazione delle altre detrazioni previste.
Tuttavia per stabilire il limite di reddito complessivo per individuare il familiare a carico, il reddito deve essere determinato al lordo dell’abitazione principale.
Le disposizioni si applicano già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.