La Legge Finanziaria del 2008 comincia al Senato il proprio iter ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008. Il disegno di legge, che ad oggi è composto da 126 articoli, potrebbe subire modifiche prima della sua emanazione nel corso dell’esame in Aula.
Si illustrano di seguito le principali tematiche di natura fiscale e le modifiche introdotte in corso d’opera.
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IRES - ART. 3
- Riduzione dell’aliquota Ires al 27,5%
- Operazioni straordinarie: imposta sostitutiva del 18% sulle plusvalenze
- Semplificazioni in materia di determinazione del reddito
Per quanto riguarda l’imposta IRES le linee di intervento sono le seguenti:
- Aumento e razionalizzazione della base imponibile;
- misure collaterali di sostegno alle aggregazioni mediante operazioni straordinarie. Previsione di una imposta sostitutiva del 18% sulle plusvalenze;
- regime pex (participation exemption) – l’esenzione sulle plusvalenze torna al livello del 95%. Viene riallineato il prelievo sui dividendi percepiti e sulle plusvalenze realizzate dalle partecipanti che si attesta all’1,375%
Semplificazioni – saranno eliminate alcune differenze tra i valori del bilancio civilistico delle società e quelli da utilizzare ai fini fiscali sulle dichiarazioni dei redditi non andranno più indicate le variazioni per gli ammortamenti, gli accantonamenti e le atre rettifiche di valore.
Al posto del calcolo degli interessi passivi indeducibili della thin capitalization e dei pro rata patrimoniale reddituale ci sarà un solo meccanismo per determinare l’ammontare degli interessi eventualmente non deducibili che però potranno essere dedotti negli anni successivi.
Una semplificazione è prevista anche per le spese di rappresentanza, per le quali dovrebbero scomparire le incertezze sulla deducibilità, grazie ad un sistema di indicazione puntuale di quelle ammesse tra i costi.
Interessi passivi – soppressione delle regole della thin capitalization e pro rata patrimoniale; deduzione degli interessi passivi in base alle due regole seguenti:
- deducibilità fino all’ammontare degli interessi attivi;
- la deducibilità della quota eccedente limitata ad una percentuale (30%) del risultato operativo lordo della gestione caratteristica della società
la parte di interessi non deducibili può essere riportata in avanti per 5 periodi di imposta a condizione che in essi vi sia capienza di deducibilità
Beni materiali – soppressione della possibilità di operare ammortamenti anticipati e accelerati;
Ammortamento dei terreni: il fondo ammortamento va ripartito proporzionalmente tra terreno e fabbricato;
Leasing – le modifiche si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2008 – la vita minima dei contratti si allunga, deve arrivare a coprire almeno i due terzi della durata del periodo di ammortamento del bene; per i leasing immobiliari la durata calcolata con la regola dei due terzi avrà un minimo di 11 e un massimo di 18 anni.
Spese di rappresentanza - queste spese saranno deducibili se risulteranno in possesso di requisiti come inerenza e congruità che saranno chiariti da un successivo decreto ministeriale.
Deduzioni extra-contabili – Si ha la soppressione del meccanismo della deduzione extra-contabile (doppio binario civile-fiscale). A partire dal 2008 non saranno più possibili maggiori deduzioni in dichiarazione dei redditi e non si creeranno vincoli sulla distribuzione degli utili e delle riserve. Per le deduzioni operate in passato rimane il vincolo sulle riserve. E’ possibile liberarsi di tale vincolo versando l’imposta sostitutiva dell’1%.
Consolidato fiscale – si prevede la soppressione delle tre agevolazioni aggiuntive: esenzione totale per i dividendi, deduzione degli interessi passivi da pro rata patrimoniale, trasferimenti in neutralità
Taglio Ires – dal primo gennaio 2008 l’aliquota dell’imposta sulle società di capitali calerà dal 33% al 27,5%.
Investimenti agevolati – le società di persone e le ditte individuali potranno beneficiare dell’aliquota Ires tagliata sulla parte di utili reinvestiti in azienda; ad oggi si applica invece l’irpef progressiva fino al 43 per cento.
IRPEF - ICI - ART. 2
- Maggiori detrazioni ici prima casa
- Detrazione Irpef locazioni
E’ previsto un taglio dell’imposta al quale potranno accedere solo i contribuenti con reddito fino ad € 50.000,00; resta confermato il limite massimo della nuova detrazione (€ 200,00 a contribuente), sia il parametro di calcolo, cioè l’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile. La detrazione ulteriore dal 2008 non può in nessun caso superare i 200,00 euro; il totale dello sconto di legge arriva dunque a 303,29 euro, il totale tra 200,00 e 103,29 di detrazione base, ma cresce se il Comune delibera detrazioni più vantaggiose.
Ici e detrazioni prima casa – si amplia l’orizzonte delle detrazioni che attualmente sono in vigore:
- detrazione da 103,29 euro (garantita per tutte le abitazioni principali) che però i Comuni possono innalzare fino a 258,23 euro o addirittura fino a “concorrenza dell’imposta dovuta”;
- in alternativa i Comuni possono disporre la riduzione dell’imposta fino al 50%.
Si aggiunge un’ulteriore detrazione fino a 200,00 euro, pari all’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile. Il bonus scatta solo per chi non supera i 50.000,00 di reddito lordo annuo.
La nuova detrazione d’imposta “verrà fluita fino a concorrenza del suo ammontare”, quindi non potrà superare l’ici dovuta una volta applicata la detrazione già in vigore.
L’art. 2 comma 1 prevede infatti che:
“All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro”.
Locazioni – Potranno usufruire della detrazione IRPEF del 20% sui canoni di locazione, sia coloro che beneficiavano del “canone concordato”, sia i titolari di altri contratti di locazione. La detrazione IRPEF sarà di 300,00 euro se il reddito lordo annuo non supera i 15.493,71, o di 150,00 euro se il reddito va da 15.973,71 a 30.987,41 euro.
Comma terzo art. 2:
“Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41”.
Ristrutturazioni e bonus energia – Proroga della detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per opere di recupero edilizio (al massimo 48.000,00 euro per unità immobiliare) e dell’Iva al 10% sulle relative fatture, purché la spesa relativa alla manodopera sia evidenziata in fattura.
L’art. 2 infatti così recita:
“Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011”.
È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
Le agevolazioni fiscali di cui al comma 11 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura”.
Confermata la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico: spetterà ancora per le spese sostenute fino a 31 dicembre 2010, nei limiti relativi a ciascun intervento.
Altri benefici – Su un reddito annuo fino a 500 euro esclusivamente da immobili non si paga IRPEF.
Per le imprese di costruzioni edili ridotta all’1% l’imposta di registro sui trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici diretti a programmi di edilizia residenziale, anche se privata.
PERDITE FISCALI - ART. 8 TUIR
Compensazione delle perdite fiscali
È possibile scontare le perdite su un monte di entrate più ampio ed evitare casi di incapienza dello sconto.
Viene sostituito l’art. 8 del Tuir (determinazione del reddito complessivo); la nuova formulazione è la seguente:
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.
Questa disposizione ha effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2008
REGIME DEI MINIMI (DAL 1° GENNAIO 2008)
Il regime dei minimi e marginali si applica alle persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, che nell’anno solare 2007 (per coloro che usufruiranno del regime dal 1° gennaio 2008):
- hanno conseguito ricavi o compensi ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000,00 euro;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- non hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori, anche a progetto.
Nel triennio precedente non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, per più di 15.000,00 euro. Non possono usufruire di questo regime coloro che si avvalgono di regimi speciali di Iva, i soggetti non residenti, i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi ed i contribuenti che partecipano a società di persone o associazioni professionali o a SRL che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
I contribuenti minimi che appartengono a tale regime non applicano l’Iva, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta per gli acquisti effettuati e non sono soggetti all’IRAP.
Applicano solo un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali del 20%. L’imposta sostitutiva si determina sul reddito d’impresa o sul lavoro autonomo. Il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e spese sostenute nell’esercizio dell’attività di impresa o di arte e professione. Concorrono alla determinazione del reddito le plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’attività.
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; devono conservare i documenti emessi e ricevuti. L’unico obbligo per quanto riguarda l’Iva è quello di numerare e conservare le fatture d’acquisto e la certificazione dei corrispettivi.
Infine, i contribuenti sono esonerati dall’invio degli elenchi clienti e fornitori e sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
Sono previste precise disposizioni per coloro che passeranno al nuovo regime. Per quanto concerne l’Iva, l’imposta potrà essere versata in un’unica soluzione o in 5 rate annuali; per l’IRPEF eventuali perdite precedenti possono essere portate in diminuzione del reddito assoggettato a imposta sostitutiva del 20%, se si tratta di perdite che possono essere riportate