Si ricorda che la dichiarazione Mod. 770/2010 ORDINARIO può essere presentata esclusivamente per via telematica, pertanto, non è consentita la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali, né i soggetti momentaneamente all’estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).
Termini e modalità di presentazione:
La dichiarazione può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.
In tal caso devono obbligatoriamente utilizzare:
- il servizio telematico Entratel, se la dichiarazione è presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
- il servizio telematico Internet (Fisconline), se la dichiarazione è presentata per un numero di soggetti inferiore a venti.
Si sottolinea che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, successivamente, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Pertanto, soltanto quest’ultima comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI. SOGGETTI INCARICATI (ART. 3, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 322/1998)
Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione telematica avvalendosi di Entratel.
Gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
Sono anche obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli.
La dichiarazione Mod. 770/2010 ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario,
entro il 2 agosto 2010 ((in quanto il 31 luglio è sabato e il 1° agosto è festivo).
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Dichiarazione trasmessa dalle Amministrazioni dello Stato
Anche le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel.
Gli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle Amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte.
- le Amministrazioni di cui all’art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può chiedere la trasmissione delle dichiarazioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno.
La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.
Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (ART. 3, COMMA 2-BIS, DEL D.P.R. N. 322/1998)
Se la società appartiene ad un gruppo societario un’ulteriore modalità di trasmissione è quella prevista dall’art. 3, comma 2- bis del D.P.R. n. 322 del 1998, in cui almeno una società o ente deve essere obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica. La trasmissione può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso Entratel.
La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono anche avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.
Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione
L’incaricato della trasmissione, la società del gruppo oppure l’amministrazione dello Stato incaricata da altra amministrazione della presentazione telematica, devono:
- rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta. Questo impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall’amministrazione dello Stato, anche se rilasciato in forma libera.
- rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l’originale della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Il contribuente deve prestare attenzione al rispetto, da parte dell’intermediario, di questi adempimenti.
Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione - Responsabilità dell'intermediario abilitato
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio.
La comunicazione di ricezione può anche essere richiesta in caso di necessità senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).
RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO ABILITATO
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte di intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall’art. 7- bis del D.Lgs. del 9 Luglio 1997 n. 241.
Può essere prevista la revoca dell’abilitazione nel caso in cui durante lo svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, o in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’Ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.