E' stato definitivamente approvato il 2 agosto 2007 il decreto legge 2 Luglio 2007 n. 81 (c.d. “decreto sull’extra-gettito” recante disposizioni in materia finanziaria).
Nel provvedimento sono via via confluite disposizioni di varia natura ed importanza: dall’aumento di alcuni trattamenti pensionistici agli incentivi per le imprese, dai tagli al cuneo fiscale alle norme sulla deducibilità dei costi riguardanti i veicoli aziendali fino alle correzioni che interessano la disciplina degli studi di settore.
Nel seguito si riporta una scheda con le principali misure di natura fiscale contenute nel provvedimento così come integrato dal maxiemendamento inserito dal Governo la scorsa settimana.
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Studi di settore
Art. 15
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Viene recepito l’accordo intervenuto con le categorie produttive in materia di studi di settore. In particolare si sottolinea che i nuovi indicatori di normalità economica degli studi di settore hanno natura sperimentale e costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano ricavi inferiori a quelli derivanti dagli indicatori non sono sottoposti ad accertamento automatico ma sarà onere dell’Amministrazione fornire la prova circa gli scostamenti rilevati. Ricordiamo che l’art. 2729 del Codice Civile, in tema di presunzioni semplici, richiede la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
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Elenchi clienti e fornitori: esoneri per il 2006 e semplificazioni per il 2007
Art. 15
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Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata sono esonerati dall'obbligo di presentazione. Analogo esonero riguarda i soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui sopra relativamente all'anno d'imposta 2007. |
Agevolazioni per le imprese
Art. 8 bis
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Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico verrà operata la revisione della disciplina delle agevolazioni alle imprese di cui alla Legge n. 488 del 1992. In particolare saranno stabilite le modalità di attuazione dei controlli, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. |
Revisione estimi catastali dei terreni
Art. 15
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Per effetto della revisione delle rendite dei terreni interessati da variazioni colturali viene consentita la possibilità, per gli agricoltori, di ricorrere all’esercizio dell’autotutela senza oneri a carico e la possibilità di presentare ricorso da parte dei contribuenti interessati entro il 30 novembre 2007. Le maggiori imposte conseguenti dall’attribuzione delle nuove rendite catastali dei terreni potranno essere versate entro il 30 novembre 2007.
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Interventi in materia pensionistica
Art. 5
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§ Incremento dei trattamenti pensionistici di importo basso (sarà un decreto interministeriale a definire tale soglia di riferimento nonché le modalità di erogazione e la determinazione dell’incremento); § Interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici.
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Misure in materia di Irap e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
Art. 15
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L’art. 15 bis comma 2 del decreto legge n. 81 del 2007 come modificato dalla Camera dispone che la deduzione dalla base imponibile Irap per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (norme per la riduzione del “cuneo fiscale”) è consentita pur in assenza dell’autorizzazione proveniente dalla UE. In questo modo se il Senato convertirà definitivamente in legge il provvedimento imprese e lavoratori autonomi potranno beneficiare di queste riduzioni in sede di versamento del secondo acconto entro il mese di novembre 2007. Agli effetti dei versamenti in acconto irap, viene infatti detto nel decreto emendato, si tiene conto di queste disposizioni agevolative “solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
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Fringe benefit per uso dell’auto aziendale concesso ai dipendenti. Deduzioni nel reddito di impresa e professionale per i costi dei veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
Art. 15
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Viene modificato nuovamente il comma quarto dell’articolo 51 del Tuir con ripristino della misura del 30% del costo chilometrico ACI quale reddito in natura imputato al dipendente. Per le imprese la deducibilità delle spese e altre componenti negative dei veicoli aziendali e dei professionisti (di cui alla lettera b art. 164 Tuir) viene fissata al 40%. Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Queste disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
Viene previsto un parziale recupero della deduzione operata nel corso del periodo di imposta 2006: “I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo”.
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