Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata ed in possesso di specifici requisiti, è riconosciuta un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:
• indennità di degenza ospedaliera (o ricovero) ;
• indennità di malattia.
Sono esclusi gli iscritti in altre gestioni assicurative (come dipendenti o professionisti ad esempio) e i pensionati .
La tutela della malattia scatta anche per i lavoratori autonomi occasionali, ma solo se superano i 5.000,00 euro di compenso (limite oltre il quale è obbligatorio il versamento dei contributi alla Gestione Separata dell’INPS).
INDENNITA' DI MALATTIA DEI COLLABORATORI
L'indennità di malattia parte dal quarto giorno, come per i lavoratori dipendenti, e puo durare fino ad un sesto della durata complessiva del contratto di lavoro .
Per “durata complessiva del rapporto” deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia.
Ne deriva che nello stesso anno solare, non può essere superato il limite di 61 giorni (pari a 365/6)
Recentemente, è intervenuta una modifica legislativa, a seguito dell’entrata in vigore (in data 14 giugno 2017) della legge n. 81/2017, per cui i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera, che ha un limite massimo di utilizzo diverso.(v.sotto)
N.B. Con la circolare INPS N. 139 del 12.10.2017 sono state fornite ulteriori indicazioni e la tabella delle patologie considerate .
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Tratto dalla Scheda Operativa Tutele malattia e infortuni dei collaboratori di R. Quintavalle pubblicata nella Circolare del Lavoro n. 37 del 13.10.2017
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1) Il collaboratore assente per malattia , al pari dei lavoratori subordinati, deve comunicare al proprio committente il numero di protocollo telematico rilasciato dal medico curante, oppure tramite certificato cartaceo da consegnare entro due giorni dalla data del rilascio. Nonostante la copertura economica decorra dal quarto giorno in poi di malattia, il collaboratore inizialmente ammalato fino a tre giorni, deve comunque trasmettere subito il certificato medico anche perchè, in caso di continuazione o ricaduta della stessa malattia, l’indennizzo puo comprendere anche i giorni precedenti.
2) Anche il collaboratore malato deve rispettare le fasce orarie di controllo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L'assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta il ridotto indennizzo delle giornate di malattia in particolare in caso di asssenze ripetute.
3) Per ottenere l’indennità il collaboratore deve presentare domanda utilizzando il modello Mod. Deg. Osp.Mal./Gest.Sep Cod. SR06, scaricabile dal sito www.INPS.IT. La domanda deve essere inviata tramite proprio PIN personale online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può utilizzare il servizio Contact center o chiedere assistenza agli enti di patronato e intermediari .
L’indennità di malattia viene corrisposta ai collaboratori in maniera diversa a seconda della copertura contributiva nei dodici mesi precedenti l'evento, nella misura del 4% - 6% - 8% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia, come sotto specificato.
Per il 2017 l'indennità va calcolata su € 274,86 (massimale €100.234 /365) e corrisponde per ogni giornata a:
In caso di degenza ospedaliera il limite massimo indennizzabile sale a 180 giorni nell’arco di un anno, sempre a condizione che:
Il collaboratore, in possesso dei requisiti, ha diritto in tal caso, a percepire, per le degenze iniziate nell’anno 2017 una indennità per ogni giornata pari a: