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Il ravvedimento sprint è stato introdotto dal D.l. 98/2011 ma potrà essere applicato anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della norma
La risoluzione 67/E del 23 giugno 2011 è stata emanata dall’Agenzia delle entrate per chiarire i dubbi interpretativi sorti in merito ad alcuni passi della circolare del Ministero delle Finanze n.192 del 23 luglio 1998, che regolamenta l’istituto del ravvedimento in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e altri tributi similari.
Errore di calcolo nella determinazione della sanzione dovuta in tema di ravvedimento operoso fa venire meno gli effetti dello stesso
La Manovra correttiva 2011 ha introdotto il ravvedimento “sprint” che diminuisce la sanzione in caso di lieve ritardo (fino a 15 giorni) nei versamenti
Sì al ravvedimento parziale. Se arrivano i controlli per la parte residua del debito non spetta la riduzione delle sanzioni
Il ravvedimento operoso “parziale” si perfeziona pagando sanzioni e interessi rapportati al debito versato in ritardo
Il ravvedimento non si perfeziona se si paga un importo inferiore al dovuto
Possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ICI entro 30 giorni oppure oltre 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno di commessa violazione
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