L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune interessanti questioni riguardo l’efficacia del ravvedimento operoso in presenza di versamenti carenti, legittimando nei fatti il riconoscimento dell’istituto, anche ai versamenti parziali dell’imposta dovuta.
Gli adempimenti interessati dalla regolarizzazione sono quelli omessi nel 2011 o nel periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione è scaduto dopo il 2 marzo 2012
Restano ancora pochi giorni per l’invio di <b>Unico</b>, <b>Iva</b> ed <b>Irap</b>: il <b>1° ottobre</b> si chiuderà il più importante adempimento fiscale dell’anno. Con l’inizio di ottobre si esaurisce il periodo per l’invio regolare del modello 2012, e quello integrativo per correggere gli errori dell’anno scorso.
<b>Cancellato</b> l’<b>obbligo di garanzia</b> per chi paga a <b>rate</b> le somme </b>di importo superiore a 50.000 €</b> chieste con gli <b>avvisi bonari</b> emessi dall’Agenzia delle Entrate.
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Sì al ravvedimento parziale. Se arrivano i controlli per la parte residua del debito non spetta la riduzione delle sanzioni
A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2011, dal 1° febbraio 2011 entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso con le nuove sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento delle imposte, e nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
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