L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la mancata presentazione del F24 a saldo zero comporta un errore non formale ma si può ricorrerere al ravvvedimento operoso con sanzione ridotta RIVISTA 3.7.2013
"Favoriti" i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Ravvedimento Irap per mancato versamento degli acconti
Come rimediare all’omesso o tardivo versamento delle ritenute utilizzando il ravvedimento operoso
Ravvedimento operoso Iva, codici tributo da adoperare, interessi e sanzioni
La regolarizzazione di violazioni e omissioni l'opzaione su benefici e agevolarioni illustrata nella relazione al DL 16/2012
Il contribuente che ricorre alla “remissione in bonis” deve eseguire l’adempimento richiesto “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.
Sanabili con la remissione in bonis le irregolarità su adempimenti la cui prima dichiarazione è successiva al 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del decreto 16/2012 sulle semplificazioni fiscali
La remissione in bonis per gli adempimenti formali è stata istituita dal Dl 16/2012
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