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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024/
RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024
L’IRAP sul reddito del professionista è applicabile anche se questi si avvale dell’attività di un solo lavoratore dipendente in maniera stabile, costituendo una struttura organizzata a corredo dell’attività professionale anche se svolta in maniera personale.
Secondo la Corte di Cassazione non è in contrasto con le norme comunitarie la chiusura delle liti pendenti entro 20.000 euro. Questo in quanto la chiusura non comporta una rinuncia dell'Amministrazione Finanziaria all'accertamento dell'imposta, ma permette semplicemente la definizione di una lite in corso con il contribuente. Si ricorda, tuttavia, che in passato la Corte di Giustizia UE ha bocciato i condoni Iva del 2002, con estensione anche alla chiusura delle liti pendenti.
La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 30250 del 29 luglio 2011 ha ribadito che il reato di dichiarazione fraudolenta si configura sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, sia nell’ipotesi di inesistenza relativa, che nell’ipotesi di sovrafatturazione qualitativa. L’ordinamento penale contrasta infatti ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e quanto riportato nei documenti contabili.
Il modello per la chiusura delle liti pendenti è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 13 settembre 2011. L’istanza dovrà essere inviata telematicamente entro il 2 aprile 2012. Il pagamento delle somme dovute, invece, dovrà essere eseguito in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, utilizzando il “Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi”, senza possibilità di compensazione. In una prossima nota, l’Agenzia comunicherà la data a partire dalla quale sarà possibile iniziare ad inviare il modello.
Da oggi scatta la sospensione feriale dei termini processuali
L’Amministrazione finanziaria, nel rispetto dello Statuto del Contribuente deve allegare gli atti citati nell’avviso di accertamento per integrare le ragioni che, secondo la stessa fondano l’atto impositivo, mettendo a conoscenza il cittadino delle cause e dando modo di approntare la propria difesa . Tale obbligo è però da considerarsi limitato ai soli atti di riferimento necessari per sostenere le ragioni dell’Amministrazione quando esse non siano già conosciute dal contribuente. Questo quanto deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5082 del 2 marzo 2011
SE UNA SNC NON IMPUGNA IL DECRETO INGIUNTIVO, LO STESSO ATTO DIVENTA DEFINITIVO NEI CONFRONTI DEI SOCI CHE NON ABBIANO FATTO OPPOSIZIONE. INOLTRE, I SOCI STESSI NON POTRANNO NEMMENO RIVENDICARE LA PRESCRIZIONE PRECEDENTEMENTE MATURATA NEL TENTATIVO DI EVITARE IL VERSAMENTO.
E’ nullo l’avviso di accertamento notificato nei confronti di una società contribuente fondato sulla documentazione acquisita presso l’abitazione-studio del commercialista, sua residenza anagrafica, senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
La Corte di Cassazione ribadisce che nel caso di perdita incolpevole di documentazione (come nel caso di un incendio) dalla quale possa derivare una circostanza favorevole alla difesa del contribuente in caso di accertamento , lo stesso non è esonerato dall'onere della prova. In detti casi però si possono superare le ordinarie limitazioni di prova per la ricostruzione delle scritture contabili.
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SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTILe sanzioni per irregolarità commesse nell'effettuazione dei pagamenti: cosa prevede lo schema di d.lgs di riforma delle sanzioni amministrative in materia di riscossione