L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare 41/E il 5.8.2011 per chiarire alcuni punti difficili della Manovra correttiva 2011. In materia di chiusura delle partite Iva, però, il risultato non è quello sperato. Secondo l’Agenzia, infatti, il contribuente dovrebbe presentare la comunicazione di cessazione attività entro il 4.10.2011, adempimento che, in occasione del comunicato stampa dell’11 luglio 2011, era stato espressamente ritenuto non necessario dalla stessa Agenzia.
L’Agenzia torna a parlare dell’inclusione nell’archivio VIES chiarendo alcuni aspetti relativi all’iscrizione, alle sanzioni e alle operazioni straordinarie.
I contribuenti che, avendo i requisiti, intendono chiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA del 2° trimestre 2011 avranno tempo fino al 22 agosto. Per effetto della proroga concessa dal D.p.c.m. del 12.05.2011, la scadenza originaria del 31.07 è slittata al 22 agosto. Se il credito che si intende compensare è >10.000 €, è opportuno presentare il modello IVA TR entro il 31 luglio, in modo da poter compensare già dal 16 agosto 2011. In caso contrario, per la compensazione si dovrà attendere il 16 settembre 2011.
Partita Iva inattiva da oltre 3 anni revocata d’ufficio. Prevista la regolarizzazione spontanea con il pagamento di una sanzione pari a 129 € entro il 04.10.2011
Chiarimenti in arrivo per la scheda carburante. L’agenzia, infatti, lo scorso 13 luglio, rispondendo ad una interrogazione parlamentale, sulle nuove disposizioni previste dal DL Sviluppo, riguardo la documentazione necessaria per ottenere i benefici fiscali in assenza della scheda carburante ha rivelato che tali modifiche saranno oggetto di un documento di prossima emanazione. Confermata, dunque, con l’approvazione in via definitiva del cd D.L. Sviluppo (convertito in L. 106/2011) l’abolizione dell’obbligo di tenuta della scheda carburante per imprese e lavoratori autonomi qualora il pagamento venga effettuato con carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate. Resta invariata, invece, la modalità di certificazione per chi paga in contanti.
Con la risoluzione 65/E del 14.06.2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il depositario uscente non ha alcun obbligo di segnalazione
Il DL 78/2011 ha introdotto l’obbligo di comunicazione in via telematica delle operazioni Iva superiori ad euro 3.000,00. Chiarimenti in merito sono pervenuti dall’Agenzia con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011.
In tema di semplificazione fiscale il c.d. “Decreto sviluppo”, in vigore dallo scorso 14.5.2011, è intervenuto sul regime della contabilità semplificata innalzandone i limiti per l’accesso ai fini delle imposte sui redditi. Tale nuova previsione, in attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali, non è stata però accompagnata da una analoga modifica dei limiti dimensionali ai fini Iva generando così un disallineamento tra le soglie.
L'Agenzia delle Entrate in una video conferenza del 14 aprile detta le istruzioni sui rapporti con gli studi per la gestione degli avvisi telematici, compensazioni Iva, utilizzo PEC
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