Dall' indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti, attraverso il semplice calcolo matematico, deriva l’incremento del reddito imponibile per un importo corrispondente a quello detratto. Ma se l’onere dell'accertamento dell’inesistenza dell’operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria , sono sufficienti a questo fine presunzioni semplici, gravi e concordanti, per cui al contribuente spetta l’onere della prova contraria, cioé che i costi si riferiscano ad operazioni effettivamente realizzate. Questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8211 dell’11 Aprile 2011
Lettera informativa a tutti i contribuenti che nel 2009 hanno fatto registrare spese significativamente elevate rispetto ai redditi dichiarati e presentazione del nuovo accertamento sintetico. Possibilità di mettersi in regola con sanzioni ridotte.
Le società cooperative che non presentano la dichiarazione dei redditi non godono delle agevolazioni fiscali. Infatti l’omissione della dichiarazione annuale e l’irregolare tenuta delle scritture contabili sono situazioni gravi che impediscono la vigilanza dell’Amministrazione finanziaria sui requisiti di mutualità delle cooperative, requisiti indispensabili per ottenere le agevolazioni fiscali.
E’ valido l’accertamento induttivo basato sugli studi di settore in quanto l'azienda non aveva tenuto il libro inventari. La mancata tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera c), del Dpr 600/1973 legittima infatti il ricorso all’accertamento induttivo anche sulla base di semplici presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Questa la sentenza della Corte di Cassazione n. 6623 del 23 Marzo 2011.
Il notaio rogante è responsabile in solido con l’azienda per il versamento dell’imposta di registro sugli aumenti di capitale in natura, (art. 27 DPR 131/86 :”l'atto di conferimento è soggetto all'imposta principale nella misura indicata in tariffa con obbligo solidale del notaio rogante”). In accordo con le raccomandazioni della Corte di Giustizia Europea la Cassazione sottolinea che per la riscossione è necessario che il conferimento sia certo. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 6606 del 23 Marzo 2011.
Il contribuente che viola norme tributarie uniformandosi all'erronea interpretazione di una circolare dell’amministrazione finanziaria,poi modificata, non è immune dall’istituto dell’accertamento ma non incorre in sanzioni. Questo quanto ribadito in costanza di giurisprudenza dall'ord. della Corte di Cassazione n. 6056 del 15 Marzo 2011.
L’Amministrazione finanziaria, nel rispetto dello Statuto del Contribuente deve allegare gli atti citati nell’avviso di accertamento per integrare le ragioni che, secondo la stessa fondano l’atto impositivo, mettendo a conoscenza il cittadino delle cause e dando modo di approntare la propria difesa . Tale obbligo è però da considerarsi limitato ai soli atti di riferimento necessari per sostenere le ragioni dell’Amministrazione quando esse non siano già conosciute dal contribuente. Questo quanto deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5082 del 2 marzo 2011
SE UNA SNC NON IMPUGNA IL DECRETO INGIUNTIVO, LO STESSO ATTO DIVENTA DEFINITIVO NEI CONFRONTI DEI SOCI CHE NON ABBIANO FATTO OPPOSIZIONE. INOLTRE, I SOCI STESSI NON POTRANNO NEMMENO RIVENDICARE LA PRESCRIZIONE PRECEDENTEMENTE MATURATA NEL TENTATIVO DI EVITARE IL VERSAMENTO.
E’ nullo l’avviso di accertamento notificato nei confronti di una società contribuente fondato sulla documentazione acquisita presso l’abitazione-studio del commercialista, sua residenza anagrafica, senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
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