La detrazione dell’IVA pur in mancanza di contabilizzazione delle fatture da parte del fornitore non è illegittima secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione. TRATTO DAL COMMENTO DELL'AVV. A. CASCARANO -
Le sentenze fotocopia sono le sentenze che ricopiano quanto deciso in altra sentenza.
Esecuzione dei controlli alle indagini finanziarie, con particolare riguardo ai conti correnti bancari per le indagini nei confronti di professionisti e imprese
La prescrizione dei reati tributari in due interessanti pronunciamenti della Cassazione
La presunzione di riferibilità alla società dei movimenti bancari dei soci-amministratori e loro congiunti induce gli Uffici finanziari a qualificare le operazioni non giustificate, in capo ai soci, quali operazioni fiscalmente rilevanti in capo alle società, generalmente a ristretta base azionaria-societaria. Ciò in forza di un collegamento funzionale dei conti dei soci rispetto a quelli della società.
Nella versione previgente la norma era, ed è tuttora, destinata a intercettare le movimentazioni finanziarie - versamenti e prelevamenti – non giustificate degli imprenditori e poi, a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2005, l’equazione (prelevamenti= ricavi) è stata estesa anche ai liberi professionisti (prelevamenti=compensi) senza tenere in dovuta considerazione, sotto un profilo strettamente economico, la diversità esistente tra tali soggetti.
Detraibilità Iva: La Corte di Giustizia UE con la sentenza 21 giugno 2012, sezione terza, cause C-80/11 e C-142/11, ha stabilito due fondamentali principi di diritto a tutela del contribuente. In assenza di indizi di irregolarità ovvero di evasione, il diritto alla detrazione IVA non può esser subordinato a un onere di indagine a carico del contribuente, relativamente alla controparte commerciale.
Commento e testo integrale dell’ordinanza n.10559 -2012: infondato il presupposto dell’assoggettabilità a Irap di un agente di commercio in quanto in una attività ausiliaria dell’impresa sarebbe connaturato un rilevante assetto organizzativo
La questione in merito all’assoggettabilità all’Irap dei medici sembrava sopita dopo le pronunce della Corte di cassazione la quale ha affermato che per il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, la prova dell’autonoma organizzazione non può essere offerta dall’utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa, essendo invece sempre necessario provare, caso per caso, l’esistenza dell’autonoma organizzazione.
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