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Voi come fate? Registrazione bolle doganali

M

MASSIMO

Ospite
Supponiamo di acquistare in dollari merce da un fornitore estero: al cambio di quale giorno registrare il relativo costo? In altre parole come si concilia la registrazione della bolla doganale ai fini iva con la registrazione del costo ai fini delle imposte dirette? Ritengo che ci sia una prassi consolidata che però secondo me è sbagliata: quella di registrare l'operazione al cambio indicato nella bolletta doganale ........ oppure al cambio del giorno data fattura........ . Come Vi comportate Voi?
Io mi chiedo: l'art. 109 2° comma del tuir dice alla lettera a): ..le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione per i beni mobili...., ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà..... . Quindi una norma ci dice quando un costo si considera sostenuto. Poi un'altra norma l'art. 110 comma 2 del tuir ci dice come valutare gli oneri in valuta estera e ci dice di fare riferimento all'art. 9 (stesso tuir) il quale a sua volta impone di valutare gli oneri in valuta estera secondo il cambio del giorno in cui sono stati sostenuti. Tutto questo ragionamento porta a dire che il cambio da utilizzare è quelo del giorno in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 109 2°comma tuir a mio modesto avviso ....... cosa ne pensate ? Qlc mi può dire se si comporta così come penso debba essere fatto?
 
scusa Massimo ma.sbagliero', ma dopo una settimana di risposte che ti vengono date, ancora ti poni il problema... secondo me ti stai creando confusione per nulla se mi posso permettere. se tu pensi che cmq, almeno che non vi siano "grosse movimentiazioni" del tasso di cambio, questo ha una valenza di tempo, per cui puoi benissimo rifarti al cambio riportato in bolla doganale. se....analizzi che questo viene "imposto" al momento in cui i dazi vengono calcolati e dato che questi sono l'ultimo "scoglio" per poter ritirare la merce sono anche il punto in cui il passaggio di proprietà si concretizza. nei rapporti internazionali con gli usa ad esempio, il tasso di cambio mantiene secondo le regole statunitensi un un fisso che viene ricalcolato ogni 3 mesi (tempo al massimo occorrente per cui una transazione possa essere effettuata), il tasso preso in consderazione viene calcolato in base all'ultimo giorno del mese precedente l'effettuazione dell'operazione, ed ameno non vi siano "sbalzi notevoli" oltre il ...?(sinc. non ricordo di preciso) si tiene "Fermo" quest'ultimo. E' nel caso di cui sopra, prassi consolidata usare il tasso di cambio della bolla! io non mi creerei tutti questi problemi. se tu fossi un trasportatore internazionale allora la cosa cambia, e qui mi dovresti prendere i tassi giornalieri....ma per gli acquisti sopratutto per quelli che si effettuano nel giro di poche settimane, non vedo grossi problemi.
 
Saura ti ringrazio per il tempo dedicatomi e per le spiegazioni che mi hai dato. E' probabile che mi stia facendo più problemi di quelli che in realtà ci sono. Nel mio caso i problemi nascono: 1. perchè le operazioni di importazione hanno ad oggetto importi molto rilevanti; 2. perché quando ti chiedono: come si fa? Io non posso rispondere: si fa così perché mi hanno detto che si fa così! Cerco un supporto normativo, di prassi o di logica. Nel mio caso si tratta di importazioni di acquisto dalla Cina con clausola FOB. Dal momento del carico della merce all'arrivo in dogana di solito passa almeno un mese. Tu mi hai dato una spiegazione plausibile del perchè operi in un certo modo. Ritieni valida la prassi consolidata di cui parliamo perchè in effetti il tasso di cambio non subisce grosse movimentazioni. Vero questo se l’importo dei beni acquistati sono modesti. Viceversa prova a verificare l’importo che ottieni supponendo un acquisto di beni per 1.500.000$ al cambio di 1,1925 ($/€ al 12/12/05 data di imbarco delle merci in Cina) rispetto a quello che ottieni al cambio di 1,2294 cambio della bolla doganale. Per quanto riguarda l’altra motivazione che mi hai dato (ovvero pagamento dei dazi come ultimo "scoglio" per poter ritirare la merce e quindi punto in cui il passaggio di proprietà si concretizza….) ti segnalo che una vecchia Risoluzione Ministeriale - Min. Fin. Dir. Gen. Imposte dirette 01-10-1977, n. 9/1196 – in ordine al momento in cui occorre considerare avvenuto il passaggio di proprietà nelle vendite internazionali con clausola FOB stabilisce che “la proprietà delle merci acquistate deve intendersi trasferita al compratore al momento e per il fatto dell' imbarco, comprovato dalla polizza di carico la quale costituisce titolo per la disponibilità giuridica del bene acquistato indipendentemente dal ricevimento e dall' effettivo possesso materiale di questi”. Da queste considerazioni deriva la mia insistenza nel cercare qlc che abbia approfondito o voglia approfondire il problema. Ciao e di nuovo Grazie.
 
Questa circolare parla evidentemente di una FOB partenza. Ma se' una FOB destino? Si ritorna per forza al cambio presente in bolletta doganale come dice Saura!?!
 
Allora...la dogana applica un tasso di cambio mensile (lo prende dal sole 24ore) quindi se tu ad esempio vedi che una bolla doganale è registrata con tal numero in data es 5/07/2005 vuol dire che ha applicato una conversione valida per tutto il mese di luglio e la ritroverai in tutte le conversioni dello stesso mese di tutte le bolle.
Se è per questo non solo nelle transazioni internazionali a proprietà del bene la si acquisisce al momento della "partenza del bene", tanto è vero che, quando una merce è partita ma non pervenuta entro la fine dell'anno, la si considera cmq nel magazzino.
In definitiva Massimo, dato che è la bolla doganale il mezzo per poter rilevare l'iva e dato che questa viene calcolata in base al cambio di cui sopra, devi per forza prendere il tasso della bolla doganale.
per quanto riguarda le merci, purtroppo è normale con i pagamenti esteri per merci trasportate e fermate in dogana, a seconda del momento del pagamento rileverai, una differenza negativa o positiva proprio per una questione di cambio.
 
Non vorrei farti perdere del tempo inutilmente con repliche ma se ti va continuo a ragionare con te, Saura. Perchè mi dici che: "Se è per questo non solo nelle transazioni internazionali la proprietà del bene la si acquisisce al momento della "partenza del bene", tanto è vero che, quando una merce è partita ma non pervenuta entro la fine dell'anno, la si considera cmq nel magazzino". Io penso invece che tutto dipenda dalle clausole contrattuali e solo in mancanza di queste che il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore e/o allo spedizioniere (cfr. art.1510 c.c.). Pertanto tutto ritorna in gioco: momento di effettuazione dell'operazione => data di riferimento per il cambio ai fini delle imposte dirette e non per l'iva per la quale imposta invece, siamo d'accordo e non ci tornerei più sopra, rileva il tasso di cambio riportato sulla bolla doganale. Pensi sia sbagliato questo modo di ragionare?
 
Grazie anche a te Marco. Fob partenza fob destino vale a dire? Il venditore quando è liberato dai rischi di deperimento della merce? Da dove si legge fob destino? Hai delle clausole in un contratto? Fammi sapere se puoi...... Ciao
 
sviando dalla questione dell'internazionale Massimo, hai dei dubbi su quando si trasferisca la proprietà di un bene?
ddt emesso, fattura da emettere il bene è già tuo, che sia arrivato o meno....
tanto è vero che se entro 4 mesi non ti viene fatturato puoi provedere ad autofattura, quindi... ma questo è un altro discorso.
forse hai travisato o meglio (come piu' facile, conoscendomi) mi sono spiegata male!:)sul discorso del trasferimento di proprietà.
Cmq,io mi esonero' ormai da questo discorso delle bolle doganali e quanto altro, altrimenti in Cina ti ci vado io a prendere la merce la prossima volta, e gratis... :)
TANTO ORMAI CI SONO DI CASA!!!!! ;-)
 
Clausola (free on board) valida per le spedizioni marittime, può essere di due tipi: f.o.b. partenza, che prevede il passaggio del rischio all'acquirente al momento dell'imbarco sulla nave; f.o.b. destino, nel qual caso il rischio del venditore si protrae fino allo scarico delle merci al porto di destino.

Cmq. quanto sopra e' irrilevante ai fini del passaggio di proprieta' che e' il tuo vero problema.

Trovo molto convincente e corretto il contributo di Saura.
 
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