Riferimento: vizi impugnabili dell'intimazion di pagamento
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vorrei esporvi il mio problema che è parzialmente assimilabile a quello proposto inizialmente in questo post.
Sono venuto a conoscenza di 3 cartelle esattoriali relative a multe e tasse rifiuti per un ammontare complessivo di circa 3500 euro mediante una DIFFIDA DI PAGAMENTO di Equitalia Gerit Spa ricevuta attraverso posta ordinaria.
Avrei qualche chiarimento da chiedervi visto che voi tutti mi siete sembrati molto ferrati:
1. Premesso che io, probabilmente mal consigliato, non faccio ritirare nè multe nè raccomandate dal portiere quindi di fatto non sarei a conoscenza degli atti. So per una sentenza riportata alla fine del messaggio che il mancato ricevimento dell'atto (cartolina verde) ai fini della notifica per compiuta giacenza dell'atto stesso deve essere notificato da ulteriore raccomandata A/R che però io non ricevo, ma ne vengo a conoscenza tramite nuova cartolina (solitamente gialla). Diciamo che per ogni multa/cartella io ho quindi ricevuto sempre due cartoline (verde + gialla) a cui solitamente non ho dato mai seguito. Viste le premesse secondo voi potrebbero sussistere i termini per l'eccepimento delle mancate notifiche sia delle cartelle che delle multe?
2. La diffida di pagamento per posta ordinaria è un atto che interrompe la prescrizione delle cartelle esattoriali? Spero proprio di no...
3. Quali sono gli atti che interrompono la prescrizione (intendo la prescrizione del credito e non della cartella per mancata notifica) a valle della notifica nei tempi delle cartelle esattoriali (sempre che tali date di notifica siano valide per quanto descritto al punto 1)?
4. Nel momento in cui Equitalia iniziasse l'esecuzione del pignoramento del 5° del mio stipendio potrebbe farlo fino ad estinzione completa del debito oppure io potrei far valere comunque la prescrizione del credito passati i 5 o i 10 anni (per le multe quanti sono?) dalla notifica della cartella stessa?
Spero davvero che non abbia chiesto troppo... sono in una situazione davvero brutta perchè mi è appena nato un figlio e la mia condizione economica non è delle migliori con 800 euro netti mensili...
In relazione al punto 1 riporto una sentenza della Cassazione:
E' nulla la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada "mediante il deposito presso l'ufficio postale", senza che sia data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità della notificazione nel senso chiarito dalla Corte costituzionale.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 7815 del 4 aprile 2006, richiamando la sentenza n° 346/1998 con la quale cla Consulta aveva dichiarato «incostituzionale l'art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento».
Grazie.
AM