L’art. 3 del dpr n. 404 del 2001 ha previsto (con effetto a partire dal 30 maggio 2002) a carico delle tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e per i soggetti autorizzati a effettuarne la rivendita, l’obbligo di trasmettere telematicamente i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori o agli utilizzatori degli stampati (es. ricevute fiscali, bolle di accompagnamento, fatture accompagnatorie, scontrini fiscali a tagli fissi) entro il mese successivo alla fine di ciascun semestre. Come chiarito dall’amministrazione finanziaria, a seguito dell’entrata in vigore di tali nuove disposizioni, a decorrere dal 30 maggio 2002 è venuto meno qualunque adempimento relativo alla presa in carico degli stampati da parte dei soggetti acquirenti utilizzatori (in tal senso: circ. min. Ag. entrate 28/02/2002, n. 22/E).
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