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verifica fiscale dopo il condono tombale

A

antonella

Ospite
il condono tombale non permetteva praticamente di eliminare le proprie scritture contabili e conservare solo i registri iva?
 
Il perfezionamento del condono comporta:

la definizione automatica per gli anni pregressi produce interessanti effetti sia di carattere tributario che penale oltre a impedire, così come il concordato e l'integrativa semplice, il prolungamento di due anni del periodo di accertamento previsto dall'articolo 10 della Finanziaria 2003.
E' utile precisare al riguardo che, per evitare la proroga del periodo di accertamento di un determinato periodo d'imposta, è necessario che lo stesso sia ricompresso in quelli oggetto di definizione e che la definizione tombale riguardi entrambi i settori impositivi.

Effetti tributari
Il condono tombale, per gli anni d'imposta definiti e per i tributi oggetto di sanatoria, comporta la preclusione di ogni accertamento tributario, in rettifica o d'ufficio, e l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie (comprese quelle accessorie).

Effetti penali
La sanatoria in esame costituisce causa di esclusione della punibilità di determinati reati tributari.
Per effetto del tombale, infatti, non sono più punibili i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del D.Lgs. 74/2000, nonché i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Questi effetti, per quanto riguarda i soggetti imprenditori e limitatamente ai reati extratributari, operano a condizione che gli interessati provvedano alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 14 L. 289/2002 (Finanziaria 2003) e dell'articolo 2, comma 47, L. 350/2003 (Finanziaria 2004).
L'esclusione della punibilità non opera, nell'ipotesi di procedimenti penali già in corso, sia con riguardo ai reati tributari sia a quelli extratributari connessi, relativamente ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono i procedimenti.
All'amministrazione finanziaria è sempre concessa la possibilità della liquidazione automatica e del controllo formale delle dichiarazioni previste dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72.
Inoltre, l'adesione al condono tombale non esclude l'applicazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale (L. 167/1990), tranne nei casi in cui i soggetti interessati alla regolarizzazione delle scritture contabili vi abbiano provveduto integralmente.

Per concludere sugli effetti della presente sanatoria si precisa che il contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata, limitatamente ai periodi d'imposta oggetto delle definizione automatica, può opporre agli organi che procedono, nei suoi confronti e dei soggetti coobbligati, ad effettuare accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo fiscale, gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità derivanti dal perfezionamento della definizione automatica.
 
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