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vendite a distanza

M

maria

Ospite
ho la necessità di ricercare la normativa che regola l'imposizione IVA per i contratti a distanza tramite internet o telefono piuttosto che per corrispondenza o su catalogo.
grazie di qualunque info
 
Le vendite di beni i cui ordinativi siano raccolti via Internet (commercio elettronico indiretto) sono assimilabili alle vendite per corrispondenza. Pertanto, a esse è applicabile il regime dei corrispettivi di cui all'articolo 22 del Dpr 633/72, in forza del quale l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. I corrispettivi delle vendite devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del Dpr 633/72.
Inoltre, per queste cessioni, in quanto assimilate alle vendite per corrispondenza, si rende applicabile il disposto dell'articolo 2, lettera o), del Dpr 21 dicembre 1996, n. 696, con conseguente esonero dall'obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale (si veda la circolare ministeriale 4 aprile 1997, n. 97/E, paragrafo 3.1).
L'esercente non è tenuto a richiedere al cliente se desideri la fattura. Deve, infatti, essere il cliente ad avanzare la richiesta di emissione. Si ricorda che la fattura può essere trasmessa anche in via elettronica, tramite sistemi informatici, oltre che inviata unitamente ai beni ceduti (si veda la nota ministeriale 5 giugno 2000, n. 46585).
Per le vendite all'estero, da documentare con emissione di fattura, occorrono alcune distinzioni:
. vendite a privati residenti nella Ue: sono senza Iva italiana ed è dovuta l'imposta del Paese di destinazione, se effettuate per importo annualmente superiore a 79.534,36 euro o il minore importo fissato dallo Stato estero di destinazione dei beni. Per le cessioni il cui importo non è superiore a questi limiti è dovuta l'Iva. L'esercente può comunque optare per l'applicazione dell'imposta del Paese di destinazione dei beni con apposite modalità (articolo 41, decreto legge 331/93);
. vendite a soggetti Iva residenti nella Ue: sono considerate cessioni intracomunitarie e quindi sono senza Iva (articolo 41, decreto legge 331/93);
. vendite a soggetti extra-Ue: sono senza Iva (articolo 8, Dpr 633/72)
 
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