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vendita stracci

L

LOREDANA

Ospite
<HTML>Un'impresa individuale ha come oggetto dell'attività la vendita di materiale di pulizia.(negozio)
Oltre al classico 'materiale da pulizia' l'impresa vende anche stracci (negli ultimi anni in misura prevalente rispetto al volume d'affari complessivo) fatturando tali cessioni non soggette ad iva ai sensi dell'art. 74; l'iva sugli acquisti di tali beni è stata considerata detraibile.
In considerazione delle novità introdotte al particolare regime dei rottami e materiali di scarto (circolare 165/e 2/8/1999) si rileva che la normativa varia sia a seconda di chi pone in essere tali operazioni sia a seconda della diversa tipologia di rottami e materiali di recupero.
Si chiede: l'impresa individuale in questione va considerata come'impresa non operante nel settore dei rottami e dei materiali di recupero (e in tale caso dovrebbe aver operato in modo corretto) oppure - considerata la prevalenza della vendita di stracci - è da considerarsi come raccoglitore e rivenditore dotato di sede fissa?
Ringrazio anticipatamente
LOREDANA</HTML>
 
<HTML>Il regime citato nel quesito è appliocabile agli stracci usati, non agli stracci nuovi.</HTML>
 
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