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VENDITA AUTOMEZZO

G

GIULIA

Ospite
Somo molto grata a chiunque potrà aiutarmi.
Una società di servizi ha acquistato anni fa
una autovettura con valore di acquisto di 40.000 euro. ho ammortizzato il primo anno civilisticamente il 12,5% sull'intero importo e fiscalmente il 12.5% sul 50% di € 18076, nei tre anni successivivi il 25% su 40.000 deducendo il 25% sul 50% di € 18.076 e il residuo dello stesso importo del primo anno nell'ultimo periodo.
Ora questo automezzo completamente ammortizzato è stato rivenduto a € 10.000 con una plusvalenza di pari importo.
questa plusvalenza va tassata per intero?
 
PLUSVALENZE - Artt. 86 / 2425 / 2427
Le plusvalenze sono costituite dalla differenza positiva tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato. Si riferiscono a beni diversi da quelli che generano ricavi.
Occorre fare attenzione se, relativamente al bene in oggetto, erano stati effettuati ammortamenti anticipati non imputati a Fondo ammortamento in quanto accantonati in appositi conti del passivo o del netto.
Ammortamenti ridotti - Per il Min. Fin. l’ammortamento inferiore alla metà era perso definitivamente (R.M. 22.11.01 n. 187/E); fiscalmente aumentava così la plusvalenza tassabile (parere contrario: Cass. Sent. n. 2992 dep. 1.4.96 e n. 10412 del 27.3.98). Dal 2004 non esiste più il limite minimo fiscale per le quote di ammortamento: quindi tale problematica è superata.
Se dal bilancio di verifica risulta aperto il c/ Plusvalenze occorre analizzare se si tratta di plusvalenze:
a) realizzate mediante cessioni a titolo oneroso;
b) conseguenti a risarcimenti a seguito di perdita o danneggiamento di beni ammortizzabili.
c) derivanti da assegnazione ai soci (o dal consumo personale o familiare dell'imprenditore).
Le plusvalenze sub a) e b) concorrono a formare il reddito tassabile (art. 86.4), a scelta del contribuente:

per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate; o
in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, non oltre il quarto (quindi da 2 a 5). Il differimento è possibile se il
bene che ha originato la plusvalenza era posseduto da più di 3 anni. Il triennio decorre:

dalla data di acquisto, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali (controllare date Ddt e fatture);
dal riscatto per i beni acquisiti a seguito di leasing;
dall'iscrizione in bilancio per le immobilizzazioni finanziarie (si considerano cedute per prime quelle acquisite in data più recente).
* * * *

Le partecipazioni acquisite mediante esercizio del diritto di opzione si considerano acquisite alla data di acquisto delle azioni o quote da cui deriva il diritto di opzione e non alla data in cui il diritto viene esercitato; il triennio decorre quindi dalla data di acquisizione originaria (C.M. n. 73/E del 27.5.94).
Per i beni costruiti in economia il triennio decorre dalla data di utilizzo riscontrabile sul registro cespiti.
E’ comunque rateizzabile la plusvalenza che deriva dalla cessione di un bene (nella fattispecie, un marchio) che non è mai risultato in bilancio in quanto acquisito a titolo originario (R.M. 9/611 del 10.8.91).
Per le cessioni di azienda o rami aziendali il triennio decorre: dall'acquisto o, in mancanza, dall'inizio dell'attività ceduta.
Conferimenti, fusioni, scissioni, permute di partecipazioni e trasformazioni, non interrompono l’anzianità. Anche le partecipazioni ricevute in cambio di conferimenti agevolati conservano l’anzianità dei beni conferiti o delle partecipazioni date in cambio (artt. da 172 a 177).
Secondo l’Assonime (n. 71/1994) in presenza di diverse plusvalenze rateizzabili è possibile imputarne alcune e rateizzarne altre se le plusvalenze hanno diversa origine (es. alcune di cui al punto a) altre b); se invece le plusvalenze appartengono ad uno stesso gruppo - tutte sub a) o sub b) - vi sono dubbi sulla possibilità di diversificare la scelta.
La cessione dei beni ai creditori in sede di CONCORDATO PREVENTIVO non costituisce realizzo delle plusvalenze (art. 86.5).
Le plusvalenze su cessioni auto a deducibilità parziale sono tassabili nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (art. 164).
Durante l'esercizio sono stati ceduti beni ammortizzabili? Sono state cedute quote di società?
Sono state contabilizzate le eventuali plusvalenze?
CONTABILIZZAZIONE
Le plusvalenze possono trovare una doppia collocazione nel conto economico UE:
- se sono plusvalenze su cessioni ordinarie per l'impresa, andranno alla voce A.5 Altri ricavi (es. su cessione di impianti, di automezzi, di mobili e macchine d'ufficio);
- se invece derivano da operazioni straordinarie sono classificate nella voce E.20 Proventi straordinari (es. su cessione di immobili, di ramo di azienda, di una intera linea produttiva).
Alla manifestazione:

ClientiC.II.1
a


=/=

Bene ammortizzabile
Plusvalenze su beni strumentaliA.5 / E.20
Iva c/ vendite


Se a fine esercizio, avendone la possibilità, si opta per la rateizzazione, esempio in 5 esercizi, sull’Unico:

tra le variazione in diminuzione: l'intera plusvalenza;
tra le variazione in aumento: 1/5;
si effettua l’annotazione nell’apposito quadro in Unico.
Sulla parte differita (4/5), per il principio della competenza economica, e per evitare la distribuzione di dividendi per utili non tassati, occorre contabilizzare le imposte differite (da riprendere sull'Unico):

Imposte sul reddito E.22
a
Fondo imposte B.2


Nei successivi esercizi:

sull'Unico variazione in aumento per 1/5;
storno contabile proporzionale delle imposte differite:
Fondo imposte
a
Debiti tributari D. 12


Qualora nei successivi esercizi non siano dovute imposte per mancato conseguimento di utili, la corrispondente frazione del Fondo imposte si imputa a Sopravvenienze attive non tassabili.

Le PLUSVALENZE ISCRITTE nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non concorrono alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni. Anche la rivalutazione con utilizzo del disavanzo non fiscalmente riconosciuto di fusione o di scissione (artt. 172 e 173), non hanno rilevanza fiscale; ne conseguono discrepanze civilistico/fiscali per ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze.
 
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