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Vendita auto professionista

maxpoli

Utente
Un chiarimento: ho acquistato da privato un'autovettura nel 2007. Nel 2008 ho iniziato l'attività di libero professionista annotando l'auto nel registro cespiti e detraendo costi di gestione e relativa iva, al 40%. Nel mese di agosto del corrente anno vendo ad un privato l'auto. Devo emettere la reltiva fattura per dismettere il bene dall'attività. La cessione è esente Iva ai seni dell'art. 10 comma 1 n. 27-quinques (perchè non ho detratto iva sull'acquisto) o dovrò applicare il regime del margine ai sensi dell'art. 36 dl 41/95, e quindi in questo caso con iva pari a zero perchè la cessione è avvenuta au un valore inferiore a quello di acquisto? Io sarei più propenso per la seconda soluzione. Vi ringrazio.
 
Riferimento: Vendita auto professionista

Un chiarimento: ho acquistato da privato un'autovettura nel 2007. Nel 2008 ho iniziato l'attività di libero professionista annotando l'auto nel registro cespiti e detraendo costi di gestione e relativa iva, al 40%. Nel mese di agosto del corrente anno vendo ad un privato l'auto. Devo emettere la reltiva fattura per dismettere il bene dall'attività. La cessione è esente Iva ai seni dell'art. 10 comma 1 n. 27-quinques (perchè non ho detratto iva sull'acquisto) o dovrò applicare il regime del margine ai sensi dell'art. 36 dl 41/95, e quindi in questo caso con iva pari a zero perchè la cessione è avvenuta au un valore inferiore a quello di acquisto? Io sarei più propenso per la seconda soluzione. Vi ringrazio.

non credo, secondo me, che la prima soluzione vada bene e cercherò di spiegarmi.
Non rientri nella ipotesi di cui all'art. 10 poichè non hai detratto l'iva sull'acquisto in quanto essa è inesistente trattandosi di un privato.
tu puoi applicare il regime del margine in quanto l'acquisto dell'autovettura presso un privato realizza uno di quei requisiti fondamentali per l'applicazione del regime speciale del margine, secondo cui il bene usato deve essere tale di fatto e tassato definitivamente in un passaggio anteriore alla cessione.
L'imposta si applicherà sulla eventuale differenza positiva tra il prezzo di acquisto , aumentato dalle spese accessorie e di riparazione ed il prezzo di cessione. Il ragionamento poi sul valore inferiore al costo ai fini del reddito è ininfluente. Nel campo professionale, almeno per ora, non esiste nè la plusvalenza nè la minusvalenza.
saluti
 
Riferimento: Vendita auto professionista

non credo, secondo me, che la prima soluzione vada bene e cercherò di spiegarmi.
Non rientri nella ipotesi di cui all'art. 10 poichè non hai detratto l'iva sull'acquisto in quanto essa è inesistente trattandosi di un privato.
tu puoi applicare il regime del margine in quanto l'acquisto dell'autovettura presso un privato realizza uno di quei requisiti fondamentali per l'applicazione del regime speciale del margine, secondo cui il bene usato deve essere tale di fatto e tassato definitivamente in un passaggio anteriore alla cessione.
L'imposta si applicherà sulla eventuale differenza positiva tra il prezzo di acquisto , aumentato dalle spese accessorie e di riparazione ed il prezzo di cessione. Il ragionamento poi sul valore inferiore al costo ai fini del reddito è ininfluente. Nel campo professionale, almeno per ora, non esiste nè la plusvalenza nè la minusvalenza.

Sei proprio sicuro che nel campo professionale non esista nè la plusvalenza nè la minusvalenza?
 
Riferimento: Vendita auto professionista

Ciao Giuseppe,

pare che l'art. 54 c. 1-bis, 1-bis1 e 1-ter del TUIR parlino di plusvalenze e minusvalenze.......
Buon lavoro.
 
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Ciao Giuseppe,

pare che l'art. 54 c. 1-bis, 1-bis1 e 1-ter del TUIR parlino di plusvalenze e minusvalenze.......

Art. 54 TUIR

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.


1 bis.
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze [e le minusvalenze] (3) dei beni strumentali, esclusi [gli immobili e] (3) gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 (5), se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o professione. (9)


1 bis.1.
Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis. (4)


1 ter.
Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. (9)
 
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Ciao Giuseppe,

pare che l'art. 54 c. 1-bis, 1-bis1 e 1-ter del TUIR parlino di plusvalenze e minusvalenze.......

Art. 54 TUIR

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.


1 bis.
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze [e le minusvalenze] (3) dei beni strumentali, esclusi [gli immobili e] (3) gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 (5), se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o professione. (9)


1 bis.1.
Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis. (4)


1 ter.
Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. (9)

ringrazio e su tale argomento ho toppato. capita se si risponde a braccia senza consultare un attimo il tuir
saluti
 
Riferimento: Vendita auto professionista

Grazie a tutti. La risposta che mi avete fornito è la stessa che ho dato io al titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche. Lui continua a sostenere che solo i commercianti di auto usate possono apllicare il regime del margine. Ma non è così perchè l'art. 36 del DL 41 del 1995 trattando del metodo analitico afferma che il regime del margine può essere apllicato da chi effettua delle cessioni occasionali di beni usati e lo stesso concetto viene ribadito dalla Ris. Min. 17 giugno 2002 n. 194/E. Continua a sostenere che non è così perche altri miei colleghi hanno applicato l'art. 10 n. 27 quinques.
Confermo quanto sostiene Roberto circa la rilevanza della plus o mini sul reddito imponibile. In effetti fino a qualche anno fà le stesse non erano rilevanti ma se non ricordo male con la scorsa finanziaria o la precedete il regime di imponibilità è cambiato. Attualmente concorrono alla formazione del reddito professionale imponibile.
Per quanto riguarda l'appricazione del margine sulla fattura di cessione, oltre a riportare il dato nel quadro VG sez. 2 della dichiarazione Iva, sono cecessari altri adempimenti?
Grazie.
 
Riferimento: Vendita auto professionista

Certo che capita: sapessi quante volte è capitato a me.
Ciao

Grazie a tutti. La risposta che mi avete fornito è la stessa che ho dato io al titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche. Lui continua a sostenere che solo i commercianti di auto usate possono applicare il regime del margine. Ma non è così perchè l'art. 36 del DL 41 del 1995 trattando del metodo analitico afferma che il regime del margine può essere applicato da chi effettua delle cessioni occasionali di beni usati e lo stesso concetto viene ribadito dalla Ris. Min. 17 giugno 2002 n. 194/E. Continua a sostenere che non è così perche altri miei colleghi hanno applicato l'art. 10 n. 27 quinques.
Confermo quanto sostiene Roberto circa la rilevanza della plus o mini sul reddito imponibile. In effetti fino a qualche anno fà le stesse non erano rilevanti ma se non ricordo male con la scorsa finanziaria o la precedete il regime di imponibilità è cambiato. Attualmente concorrono alla formazione del reddito professionale imponibile.
Per quanto riguarda l'appricazione del margine sulla fattura di cessione, oltre a riportare il dato nel quadro VG sez. 2 della dichiarazione Iva, sono cecessari altri adempimenti?
Grazie.
 
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