Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde
Titolo : COSI' LA DETRAZIONE SULL'AUTO NUOVA E USATA
Data : 05/10/2003 Pag: 682
Autore : Albino Leonardi
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Un imprenditore porta in detrazione, all'atto dell'acquisto di una vettura nuova, il 10% dell'Iva addebitata dal cedente. Successivamente, procede alla cessione della vettura (a un rivenditore di auto usate).
In questo caso, avendo detratto parzialmente l'Iva all'atto dell'acquisto, provvederà ad assoggettare a Iva il 10% dell'imponibile della cessione, mentre il restante 90% costituisce operazione esente, ai sensi dell'articolo 10, n. 27-quinquies del Dpr 633/72.
Vorrei sapere se la vendita successiva della vettura rientra nel regime speciale del margine.
[172959]
Giosuè Cozzolino - OTTAVIANO
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Quale tappa di avvicinamento ai principi della proposta di direttiva del 17 giugno 1998, l'articolo 30, comma 4 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) ha introdotto la regola del parziale riconoscimento del diritto alla detrazione sull'acquisto di auto. Più precisamente, questo riconoscimento opera sull'acquisto, l'importazione, l'acquisto in leasing o il noleggio di autovetture, motocicli e ciclomotori, per l'ammontare pari al 10% dell'Iva corrispondente, elevata al 50% nel caso di veicoli con motore non a propulsione interna (ad esempio, veicoli elettrici). In parallelo, il quinto comma della disposizione citata prevede che, in caso di vendita del veicolo, il cui acquisto abbia beneficiato della parziale detrazione, la base imponibile cui commisurare l'imposta sia pari al 10% (50% nel caso di veicoli con motore non a propulsione interna) del corrispettivo della cessione.
La parte del corrispettivo di vendita non assoggettato a Iva, tuttavia, gode del regime di esenzione previsto dall'articolo 10, numero 27-quinquies, Dpr 633/72. La norma citata, peraltro, si applica per le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione "totale" dell'imposta, con ciò facendo intendere che in caso di detrazione parziale non è possibile beneficiare del regime di esenzione.
Su questo aspetto, tuttavia, si ritiene che lo spirito della norma sia quello di estendere l'esenzione anche al caso di specie. La successiva rivendita dell'auto da parte di un soggetto Iva che l'ha acquistata in regime di esenzione, infine, va assoggettata a imposta in base alla disciplina del regime margine (circolare 188/E del 31 luglio 1998).
Boh!