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Variazione categoria cespiti

Ianto81

Utente
Buongiorno, ricostruendo un bilancio abbreviato di una srl ho spostato dei cespiti da una categoria ad un'altra, con variazione dell'aliquota di ammortamento, e con riferimento sia a cespiti già totalmente ammortizzati che in corso di ammortamento. Tale situazione devo rappresentarla nel bilancio abbreviato? Si parla di indicare i movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce il costo iniziale, le rivalutazioni, l'ammortamento ecc... e lo spostamento da una voce all'altra. Ma vedendo la tabella del bilancio le voci sono complessive per immob. materiali, immateriali e finanziarie, quindi la mia variazione che è intervenuta all'interno della voce immob. materiali va indicata?
 
Buongiorno: a mio parere la movimentazione di cespiti completamente ammortizzati non va menzionata in bilancio non avendo alcuna influenza sullo stesso - diverso il caso dei cespiti ancora in ammortamento, qualora si cambi la vita residua del bene: variando l'aliquota di ammortamento si allunga/accorcia la vita residua del bene, tale manovra deve essere motivata in nota integrativa avendo oltretutto evidenti riflessi sul conto economico
 
Concordo con Gianni, in particolare riguardo al fatto di motivare in nota integrativa.
A tal proposito il par. 72 dell'OIC 16 stabilisce che "Il cambiamento della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima è un cambiamento di stime contabili (cfr. OIC 29)." Il par. 39 dell'OIC 29 stabilisce per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria che "L’articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. Il par. 41 dell'OIC 29 stabilisce per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata che "L’articolo 2435-bis del codice civile non prevede specifiche informazioni nella nota integrativa per i cambiamenti di stima; tuttavia le società che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis devono applicare il paragrafo 39."
Bisognerà pertanto indicare in nota integrativa le motivazioni in base alle quali l'organo gestorio ha deciso di variare la categoria di appartenenza dei cespiti, modificando conseguentemente la loro vita utile.
Saluti.
 
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